Violazione del Limite di Finanziabilità nel Mutuo Fondiario rilevabile d’ufficio dal giudice
Violazione del Limite di Finanziabilità nel Mutuo Fondiario rilevabile d’ufficio dal giudice
Ciò quanto stabilito dalla recente sentenza della III Sez. della Corte d’Appello di Milano.
I Giudici d’Appello in un giudizio avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione della sentenza di primo grado, instaurato dai creditori nei confronti della società loro debitrice, che procedevano in forza di titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato da contratto di mutuo fondiario, uniformandosi l’ormai consolidato orientamento di Cassazione che configura il limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, T.U.B. quale tratto distintivo ed elemento essenziale del contenuto del contratto, limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse da esso tutelato, e volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa, il cui mancato rispetto è passibile pertanto di determinare la nullità del contratto stesso, hanno rilevato come per tali motivi il vizio di nullità per violazione dell’art. 38 TUB può e deve essere rilevato dal Giudice anche ex officio. In ciò peraltro richiamando anche altra sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione che testualmente dichiara come «il giudice, innanzi al quale sia proposta una domanda di accertamento della nullità negoziale, può rilevare ex officio l’esistenza di una qualsiasi causa di nullità, ancorché diversa da quella originariamente dedotta dalla parte con la domanda introduttiva» (Cass. SS.UU., n. 26242/2014).
Concludendo quindi, come a prescindere dalla deduzione o meno da parte dell’opponente di tale vizio di nullità, lo stesso può e deve essere rilevato dal Giudice anche ex officio dal momento che, si ripete, in tema di mutuo fondiario il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B. è elemento essenziale del contenuto del contratto il cui mancato rispetto ne determina la nullità.
Ciò posto la Corte, uniformandosi alla decisione di primo grado, la conferma e condanna le creditrici opponenti al pagamento delle relative spese di giudizio.
Corte d’Appello di Milano, Sez. III del 14.02.2022