Vanno restituiti i costi accessori di un finanziamento estinto anticipatamente – commento alla sentenza del Tribunale di Torino del 22.09.2020.
ll dipartimento di diritto bancario dello Studio Legale Mandico&Partners, su impulso dei colleghi Monica Mandico e Fabio Nobili, segnala una recente e rilevante sentenza del Tribunale di Torino (scaricabile in calce all’articolo), che sembra dare la giusta direzione ad un indirizzo giurisprudenziale ancora incerto.
Infatti, anche dopo la famosa sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea, molti giudici di merito hanno inteso non allinearsi ai principi espressi dalla predetta sentenza, in particolare ritenendo la stessa non self-executing nei rapporti privatistici.
Tuttavia, grazie ad un ricorso presentato da un associazione di consumatori il Tribunale di Torino si è espresso in modo analitico sull’argomento della restituzione dei costi accessori dei finanziamenti estinti anticipatamente, esprimendo i seguenti principi.
L’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Nello stesso senso si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 26525 dell’11 dicembre 2019, pubblicata il successivo 20 dicembre 2019.
Riconosciuto il primato del diritto europeo, sancito all’art. 11 Cost, e rilevata la sovrapponibilità tra la norma nazionale e quella comunitaria, il Collegio di Coordinamento conclude affermando che il diritto alla riduzione del costo totale del credito si estende anche ai costi up-front che non dipendono dalla durata del prestito.
In particolare il Collegio di Coordinamento ABF sottolinea che la formulazione della norma nazionale e di quella comunitaria sono sostanzialmente identiche e non può essere attribuito “alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”.
Nel presente caso, infatti, come sottolineato dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 26525 dell’11 dicembre 2019, e come ben osservato dal Tribunale di Torino 21/3/2020 n. 1434 (giudice dott. Astuni), non si tratta di indagare se la Direttiva 48/2008 sia o meno self.executing e abbia o meno efficacia diretta, verticale od orizzontale, dal momento che tale Direttiva è già stata attuata e trasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di attuazione n. 141/2010, che, tra l’altro, ha introdotto l’art. 125 sexies TUB, che riproduce in modo quasi identico la formulazione dell’art. 16 della Direttiva.
Pertanto, nel presente giudizio, si tratta di interpretare una norma di diritto interno.
Accertato, dunque, che l’interpretazione della CGUE non è incompatibile con la lettera dell’art. 125 sexies, appare del tutto compatibile con tale disposizione il metodo interpretativo della CGUE, che, per superare i contrasti tra le varie versioni linguistiche della trasposizione della Direttiva, utilizza ulteriori criteri interpretativi per supportare la scelta della suddetta interpretazione letterale dell’art. 16 della Direttiva, criteri che si attagliano perfettamente anche alla formulazione dell’art. 125 sexies e ai principi dell’ordinamento italiano.
In particolare, appare del tutto legittimo il criterio storico sistematico, che, rilevando che la precedente Direttiva sul credito al consumo, la n. 102/87, stabiliva che il consumatore, in caso di adempimento anticipato, dovesse avere un’equa riduzione del costo complessivo del credito, sottolinea che la nuova Direttiva n. 48/2008 costituisce una evoluzione del diritto, giungendo a sostituire alla nozione generica di equa riduzione quella più precisa di riduzione del costo totale del credito (dunque deve trattarsi della riduzione del costo complessivo del credito, come detto dalla Direttiva precedente, ma con la precisazione in più della misura dello stesso, proporzionale alla vita residua).
In definitiva, non essendo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia contra legem, essa resta vincolante per il giudice nazionale, che deve interpretare la norma nazionale di cui all’art. 125 sexies in modo conforme all’art. 16 Direttiva 48/2008 (di cui essa costituisce attuazione) come interpretato dalla CGUE.
Dirimente appare il dispositivo della sentenza nella parte in cui ordina alla resistente Santander Consumer Bank spa la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet, di un avviso con un estratto del presente provvedimento, diretto ad informare tutti i consumatori dell’illegittimità della clausola n. 11 delle condizioni generali di contratto e del loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo dal 2010 al 2019, di ottenere l’ulteriore riduzione del costo totale del credito in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto.
Pertanto, chiunque abbia estinto anticipatamente un finanziamento potrebbe, previa verifica e con la nostra assistenza, richiedere legittimamente il rimborso parziale degli oneri accessori versati.
Stay tuned.