Tribunale Livorno: Mutuo Fondiario posto in violazione del Limite di Finanziabilità riqualificabile in mutuo ipotecario ordinario
In tema di mutuo fondiario, la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. e delibera CICR del 22 aprile 1995, comporta la riqualificazione del negozio in ordinario mutuo ipotecario, con esclusione quindi della disciplina speciale fondiaria e dei relativi privilegi da essa scaturienti.
Nello specifico, con tale pronuncia il Tribunale toscano decide di aderire alla soluzione intermedia della conversione della fattispecie del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, posta tra la tesi della piena validità ed efficacia del negozio fondiario e quella della sua integrale nullità.
Quindi, in carenza degli specifici requisiti normativi richiesti per la fattispecie fondiaria, e provata la non consapevolezza del superamento del limite di finanziabilità da parte della banca richiedente la conversione (l’art. 1424 c.c. esclude la conversione solo in caso di conoscenza della nullità, nel senso che la volontà negoziale deve essere consapevolmente diretta ad un atto che si conosce già come radicalmente invalido ed improduttivo di effetti), il contratto di mutuo fondiario in violazione del limite di finanziabilità è riqualificabile in ordinario mutuo ipotecario. Trattasi inoltre di classica operazione di qualificazione della fattispecie contrattuale, che il giudice può condurre prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalle parti.
Inoltre, il giudice con riferimento alla tesi della radicale ed integrale nullità del contratto precisa che essa sia da rigettare in quanto appare non condivisibile il presupposto dal quale essa muove, ovvero l’autonomia tipologica del mutuo fondiario, per il quale (eccezionalmente e diversamente da ogni altro mutuo ipotecario) il limite quantitativo di finanziabilità costituirebbe elemento essenziale e strutturale della fattispecie. Pertanto, il mutuo fondiario ipotecario non è una tipologia contrattuale autonoma, ma una species del genus mutuo ipotecario, nel quale, in correlazione al rispetto delle condizioni e dei requisiti ex art. 38 T.U.B., sono riconosciuti alcuni specifici privilegi o benefici.
In conclusione, la carenza dei requisiti normativi di fondiarietà non è tale da determinare la caducazione integrale del mutuo, ma la semplice perdita della connotazione di “specialità” e dei relativi benefici.
DECRETO TRIBUNALE LIVORNO 16 DICEMBRE 2021
Avv. Monica Mandico / p. Avv. Nicola Numeroso