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Tribunale di Rimini: Opposizione a precetto, accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività del precetto per carenza di titolarità e di legittimazione sostanziale del creditore procedente

Un altro risultato dello Studio Legale Mandico che è riuscito ad ottenere la sospensione dell’atto di precetto dimostrando la carenza di titolarità del diritto di credito e della legittimazione sostanziale ad agire in via esecutiva della banca cessionaria.

Trattasi di giudizio di opposizione a precetto basato su un mutuo fondiario, con eccezione sul superamento del limite di finanziabilità.

Il giudice, accogliendo l’istanza, è giunto a ritenere che l’eccezione di carenza di legittimazione della opposta fosse fornita di adeguato fumus boni iuris, e quindi a ritenere sussistenti i gravi motivi per dichiarare la sospensione dell’intimazione contenuta nel precetto.

I motivi passati a rassegna dal Tribunale sono i seguenti.

Preliminarmente, afferma il Giudice, l’art. 58 del TUB comma 2, come novellato per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, inserito dall’art. 2 comma 1 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame essendo la cessione che si occupa avvenuta in data 15.6.2020) prevede che “la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.

Il tenore letterale della norma suddetta rende necessaria la ricorrenza di entrambi i requisiti, sia dell’iscrizione nel Registro delle Imprese che della pubblicazione in GU in quanto richiesti cumulativamente e non previsti in via alternativa. A tal proposito, occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all’art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l’estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell’intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.

Tuttavia, prosegue l’A.G., l’art. 58 TUB al comma 4 prevede che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile”

Per tanto occorre richiamare l’art. 1264 c.c. che al I comma espressamente sancisce il principio secondo cui “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata”

Il comma 3 dell’art. 58 T.u.b. sembra invece prevedere una sorta di deroga a favore delle Banche cessionarie in relazione al suddetto principio generale, in quanto stabilisce che “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.

Il Giudice correttamente, nel provvedimento in commento, ha confutato tale tesi deducendo che in caso di contestazione circa l’effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell’oggetto della cessione (cfr. Cass.n. 4116 del 2.03.2016). Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell’azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell’affermazione di essere titolare di un determinato diritto – è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull’onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).

Interessante notare nella massima il richiamo operato dal Giudice, al principio ex art. 2697 c.c., secondo cui se è l’attore ad agire in giudizio è onere dello stesso provare i fatti su cui il proprio diritto a proporre la domanda giudiziale si fonda, non solo se essi siano specificatamente contestati dal convenuto, come nel caso di specie, ma anche quando il convenuto non ne faccia espresso riconoscimento.

Alla luce delle richiamate argomentazioni, il Tribunale di Rimini, ha quindi accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto di precetto intimato dalla Banca Cessionaria per carenza di legittimazione sostanziale e mancata prova della titolarità del diritto di credito.

 

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