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Tribunale di Napoli del 16.11.2021: nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento Limite di Finanziabilità

Anche il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante con odierna sentenza si uniforma all’orientamento della Cassazione secondo il quale il contratto di mutuo fondiario che viola il Limite di Finanziabilità fissato per legge è affetto da nullità essendo quest’ultimo elemento essenziale del rapporto.

Oggetto della decisione è un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca immobiliare stipulato nell’anno 2006, con relativo credito assoggettato a diverse successive cessioni, e immobile posto a garanzia venduto attraverso altro contratto di mutuo del 2010 con accollo da parte dell’acquirente, odierno attore, della residua quota gravante sull’immobile compravenduto del mutuo ipotecario del 2006.

Il giudice, pone alla base della sua decisione il combinato disposto dell’art. 38, comma 2 T.U.B. e della delibera CICR 22/4/1995, nonché si uniforma integralmente all’indirizzo espresso da Corte di Cassazione 17352/2017 sul riconoscimento del limite di finanziabilità quale elemento essenziale del contenuto del mutuo fondiario, nonché limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse da esso tutelato consistente nella regolarizzazione del “quantum” della prestazione creditizia, e relative successive decisioni di Cassazione ad essa uniformi come la recente 16776/2021. Così accogliendo la richiesta di dichiarazione di nullità del contratto del 2006 per essere stato erogato in violazione del tetto di finanziabilità dell’80% del valore dell’immobile, formulata dall’attore.
Mentre, quanto alla domanda fatta dal mutuante di conversione ex art. 1424 c.c. del contratto di mutuo dichiarato nullo in mutuo ipotecario ordinario, il giudice, richiamando anche qui la Cassazione (Cass. 11201/2018), la rigetta.

Inoltre, nel corso del giudizio, sulla scorta di accertamenti del CTU, è risultato anche che l’immobile oggetto del contratto dichiarato nullo fosse non commercializzabile come appartamento poiché mancante dei necessari requisiti di abitabilità richiesti dalla legge, essendo piuttosto qualificabile quale deposito; elemento questo non rilevato neppure nella perizia di stima operata dalla banca in sede di concessione del mutuo. Concludendo il giudice a riguardo: “In ogni caso, sia che l’immobile nel 2006 avesse il valore indicato dal CTU, sia che avesse (ed abbia) valore 0, l’art. 38 TUB è stato violato, ed il mutuo del 18/5/2006 è nullo”.

Ciò posto, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il contratto di mutuo nullo con condanna della banca alla restituzione all’attore delle rate di rimborso del mutuo pagate, nonché alle spese di giudizio.

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Di Avv. MONICA MANDICO di MANDICO&PARTNERS LAW FIRM
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