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Tribunale di Milano, sentenza favorevole per il nostro cliente: indeterminatezza dei tassi applicati

Lo studio Mandico & Partners, grazie all”avv Fabio Nobili, ha ottenuto una sentenza vittoriosa nei confronti di un rilevante istituto di credito. Il provvedimento conferma le tesi e le perizie eseguite dallo studio legale, accogliendo le contestazioni formulate. In particolare, l”avv Nobili, fa presente quanto segue:
“La sentenza in particolare accoglie l’eccezione dell’indeterminatezza dei tassi applicati specificando in particolare che “La conoscenza del TAN serve per controllare la correttezza dell’ammontare delle rate di rimborso calcolate dalla finanziaria. Se si opera l’operazione inversa, cioè si parte dalle rate per calcolare il TAN, è ovvio che non si potrà operare alcuna verifica della esattezza delle rate addebitate. Il mutuatario resta in balia delle determinazioni della mutuante, specie nei casi, come quello in esame, in cui il tasso varia ogni trimestre. In altri termini, ciò che anche le citate sentenze non sembrano cogliere, è che ISC e TAN operano su piani differenti e hanno natura diversa. L’ISC non è un tasso ma un indice ed è stato introdotto a fini di trasparenza, per fornire al mutuatario una immediata misura del costo effettivo del credito, comprensivo di tutti gli accessori. Il TAN ha invece natura negoziale ed indica la misura del tasso debitore sulla cui base viene costruito il piano di ammortamento e quindi vengono definite le singole rate di rimborso. I due indici quindi non sono in alcun modo alternativi o intercambiabili tra loro. L’art. 117, comma 4, TUB, che risale al 1993, richiede l’indicazione del tasso di interesse nei contratti di credito e tale riferimento è al tasso annuo nominale. Infatti l’articolo in questione disciplina gli aspetti contrattuali del rapporto e richiede l’indicazione anche di ogni altro prezzo e condizione praticati. Al di fuori del settore del credito ai consumatori – come nella fattispecie, nella quale è stata finanziata una impresa commerciale – la necessità di indicare l’ISC è stata invece introdotta solo dalla delibera CICR 4/3/2003 (v. art. 9), di modo che sia per l’oggetto, che per il riferimento temporale, la norma primaria di 10 anni prima non poteva certo riferirsi a tale indicatore. Ne consegue che il mutuo in questione, non indicando la misura del tasso debitore, non rispetta il disposto dell’art. 117, comma 4, cit. e ad esso deve quindi essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), TUB e cioè il rendimento lordo minimo dei BOT di durata annuale emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevole, nei 12 mesi precedenti ciascuna scadenza di rimborso. Quanto sopra rilevato è sufficiente, in questa sede, per dichiarare inefficace per mancanza del presupposto la risoluzione contrattuale intimata in data 10/7/2015 e per revocare il decreto ingiuntivo, perché emesso sulla base del mancato pagamento di 5 rate che invece non sussiste.
Naturalmente il residuo debito di euro 33.281,24 dovrà essere rimborsato sviluppando ulteriormente il piano di ammortamento a rate costanti, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), TUB; le eccedenze già versate dalla mutuataria devono essere previamente imputate alle rate ricalcolate, in modo da determinare la corretta data di ripresa dei pagamenti.
Non può però essere pronunciata sentenza di condanna in proposito perché il debito non è scaduto e quindi non è esigibile; in questa sede è possibile solo accertare l’obbligo di rimborso.” La banca molto probabilmente farà appello e noi di Mandico & Partners faremo valere il buon diritto del nostro assistito.

 

Indeterminatezza dei tassi per il calcolo della rata – sentenza Trib. Milano 24/7/2019 Milano