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Tribunale di Cuneo. Il Giudice revoca il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca cessionaria, emesso su fatture, accogliendo l’eccezione dell’ASL sulla carenza di legittimazione sostanziale e titolarità ad agire quale mandataria all’incasso

Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale di Cuneo ha accolto la domanda, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la Banca al pagamento delle spese di giustizia e dei compensi professionali.

IL CASO

Il decreto ingiuntivo ottenuto da parte opposta si basava sul presunto mancato pagamento di fatture emesse a titolo di corrispettivo ed interessi, dovuti in relazione a diverse forniture di prodotti farmaceutici e bio medicinali da parte del creditore che ormai aveva presuntamente ceduto il suddetto credito.

Il ricorso per ottenere il recupero delle somme era stato pertanto proposto dalla Banca Cessionaria quale legittimata attiva e procuratrice all’incasso.

L’ Asl di Cuneo, spiegava opposizione al suddetto decreto ingiuntivo chiedendo:

in via principale – dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della Banca nella sua qualità di cessionaria,

in subordine – dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di parte opposta quale procuratrice all’incasso – e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cuneo.

Va detto che, antecedentemente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, L’Asl aveva contestato il quantum del credito vantato e le varie cessioni intervenute nel tempo.

LA DECISONE

Il Giudice designato, pertanto, accoglieva l’opposizione, sulla base delle seguenti argomentazioni.

  • sulla Titolarità effettiva del credito quale questione di merito

Preliminarmente, il Giudice mette in luce che l’attore, se non prova la titolarità effettiva del diritto sostanziale, la questione concerne un elemento costitutivo della domanda che come tale, ove carente, deve comportare il rigetto della stessa e non l’inammissibilità. Infatti “Come noto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione della legittimazione attiva investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l’attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il “rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016)

  • Sulla inopponibiltà delle cessioni all’ASL in quanto “stazione appaltante”

Ma vi è più, nel caso in commento, il debitore ceduto era un A.S.L. che pur non rientrando nel novero delle “amministrazioni statali” (avendo personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale) – sono qualificabili alla stregua di “stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche”, nel senso richiesto dall’ art. 117 del Vecchio codice e dell’art. 106 co. 13 del Nuovo codice dei contratti pubblici.

Pertanto ad esse, ci si chiede se debba applicarsi il vigente art. 106, co. 13 del c.d. “Nuovo Codice degli Appalti” D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, il quale ha dato attuazione alle 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed alla relativa Legge delega 11/2016, c.d. Legge Madia) la quale dispone che “Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato” Con tale disciplina, se per un verso il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (cd. “legge factoring”), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l’opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notifica all’amministrazione debitrice e l’assenza di rifiuto da parte di quest’ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione)Il Tribunale di Cuneo, ha pertanto ritenuto di applicare la suddetta disciplina all’ A.S.L. considerandola, a livello di personalità giuridica quale “stazione appaltante che è amministrazione pubblica”, accogliendo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e di neutralità delle forme giuridiche soggettive di derivazione comunitaria– ed adottando un concetto ampio di “stazione appaltante”, come disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto l A.G., ha ritenuto che le cessioni dei crediti avvenute a mezzo di scritture private autenticate da notaio, non fossero legittimamente opponibili all’ A. S.L. e non possano ritenersi produttive di effetti nei confronti della stessa, proprio alla luce della normativa sopra richiamata.

  • Sulla qualifica della cessionaria quale mandataria all’incasso delle società cedenti. La genericità delle procure.

Per ciò che concerne invece l’aspetto della legittimazione ad agire nella qualità di mandataria all’incasso delle società cedenti. Il Giudice correttamente rileva che la cessionaria ha versato in atti procure all’incasso che non appaiono in alcun modo riferibili ai crediti azionati in sede monitoria, quindi GENERICHE. E quindi sulla scorta di tali considerazioni testualmente deduce “Alla luce di tale assoluta carenza probatoria in ordine ad un fatto costitutivo dell’azione svolta, non è invocabile nei confronti della opponente l’istituto della non contestazione ex art. 115 c.p.c.”. E’ appena il caso di evidenziare che, la riforma sulla razionalizzazione del processo, ha infatti consentito al Giudice di porre a fondamento della propria decisione anche i fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio contrario.

CONCLUSIONE

Premesse tali argomentazioni, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione sostanziale e titolarità del diritto di credito della cessionaria.

 

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