Il contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca, viene riqualificato come rapporto di mutuo, nel caso in cui presenti le medesime peculiarità equiparabili ai mutui ipotecari, quali la subordinazione della operazione di erogazione della linea di credito, al perfezionamento della iscrizione ipotecaria e alla riduzione dell’affidamento concesso a determinate scadenze temporali, come se si trattasse di rate; in questo caso si applica il tasso soglia previsto per i mutui, prevalendo l’inquadramento dell’operazione posta effettivamente in essere dalle parti, sulla qualificazione formale data al rapporto.
Secondo la sentenza del 15 gennaio 2019 del Tribunale di Firenze, il contratto di apertura di credito con tali caratteristiche dovrà quindi essere inquadrato, ai fini dell’applicazione della legge 108/1996, dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 comma 2 c.c. nella categoria “contratti di mutuo a tasso fisso” facendosi valere l’operazione voluta inter partes
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