Superbonus 110%: anche le forniture a piè d’opera concorrono al SAL del 30%
Superbonus 110%: anche le forniture a piè d’opera concorrono al SAL del 30%.
La CGT di Rieti chiarisce
Con la sentenza n. 18/2/25 del 27 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti ha affrontato un nodo interpretativo chiave per l’applicazione del Superbonus: possono le forniture già in cantiere, ma non ancora installate, concorrere al raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022? La risposta è sì, purché siano documentate e congruenti con l’intervento.
Il caso
Una società aveva eseguito un intervento congiunto Sisma Bonus ed Ecobonus. Aveva comunicato entro il termine di legge la cessione del credito, ma l’Agenzia delle Entrate aveva scartato la comunicazione per il solo Ecobonus, ritenendo che non fosse stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, come richiesto dall’art. 119, comma 8-bis del D.L. 34/2020 per mantenere l’aliquota al 110%.
Nonostante la successiva istanza in autotutela corredata da documentazione integrativa (SAL, computi metrici, dichiarazioni del direttore lavori), l’Agenzia aveva confermato il diniego. La società ha quindi impugnato l’atto davanti alla CGT.
Il punto giuridico: impugnabilità del diniego di autotutela
La CGT ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso, in linea con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione e con le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 220/2023. In particolare, è stato ribadito che il diniego espresso o tacito dell’autotutela è oggi espressamente impugnabile, anche in base agli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
Il punto centrale: forniture a piè d’opera e SAL
Il punto decisivo è stato il riconoscimento delle forniture “a piè d’opera” come parte del SAL. La Corte ha riconosciuto che:
“La presenza in cantiere dei materiali e componenti destinati all’intervento, anche se non ancora installati, può concorrere al computo del 30%, se adeguatamente documentata.”
Ciò vale in particolare quando le forniture sono necessarie e direttamente collegate ai lavori oggetto del Superbonus, come nel caso in esame.
Valutazione unitaria dell’intervento
La CGT ha anche evidenziato che, trattandosi di un intervento integrato tra Ecobonus e Sisma Bonus, la valutazione dell’avanzamento lavori va fatta in modo unitario. Non è corretto, quindi, scorporare l’Ecobonus e negare il beneficio su quella parte se il SAL globale supera il 30%.
Questa lettura tiene conto del carattere propedeutico e tecnico-funzionale tra le due tipologie di intervento: le opere antisismiche realizzate prima di quelle energetiche erano necessarie e collegate.
Implicazioni pratiche
Questa sentenza stabilisce un principio rilevante per i professionisti e i committenti:
• Il SAL del 30% richiesto dal decreto Aiuti deve considerare l’intervento complessivo, anche integrato tra Ecobonus e Sisma Bonus;
• Le forniture presenti in cantiere possono essere conteggiate nel SAL, anche se non ancora installate, a condizione che siano pertinenti, documentate e contabilizzate;
• È legittimo il ricorso anche contro il diniego di autotutela, secondo quanto previsto dallo Statuto del contribuente e confermato dal D.Lgs. 220/2023.
Conclusione
La CGT di Rieti si allinea alla posizione più evoluta e concreta sul tema: la sostanza prevale sulla forma, e ciò che rileva è la reale esecuzione e disponibilità delle lavorazioni o dei materiali in cantiere. La decisione rappresenta un precedente utile per i casi in cui l’Agenzia abbia assunto una lettura formalistica e penalizzante.
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a cura di: Avv. Pasquale Capaldo/Avv. Monica Mandico