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Lo Studio Mandico & Partners, ha competenze specialistiche relative alla Legge 3/2012, che se adeguatamente applicata può salvare la situazione finanziaria, di molte famiglie, ditte, imprese, fideiussori e tutti i soggetti non fallibili, anche se i loro debiti derivano da Investimenti sbagliati, spese Impreviste, o mancati guadagni. Per accedere alla procedura 3/2012 il debitore deve essere meritevole (cioè senza colpe gravi) ed il debito deve essere realmente tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio.
Soggetti abilitati a comporre la crisi da sovraindebitamento
Attraverso il decreto n. 202/2014 viene disegnata la figura degli OCC, e si dispone che possano costituire Organismi di Composizione della Crisi (OCC) gli enti pubblici in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità quali la camere di commercio, gli ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti, esperti contabili), i comuni, province, regioni, città metropolitane, i professionisti in forma individuale o societaria con i requisiti di cui all’art. 28 L.F. e infine i notai nominati dal giudice delegato o dal tribunale.
Lo studio legale e commerciale Mandico & Parters, annovera tra i suoi collaboratori alcuni professionisti indipendenti che hanno conseguito la qualifica di Gestore Della Crisi Da Sovraindebitamento, grazie alla partecipazione ai corsi di specializzazione istituiti presso gli Ordini Forensi in conformità a quanto previsto dal D.M. nr. 202 del 24/9/2014, acquisendo e affinando capacità analitico-finanziarie sulla gestione del debito a 360°.
Va detto che per poter beneficiare delle procedure di composizione della crisi è necessario avere i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
- tutte le persone sovraindebitate, cioè coloro che si trovano in una situazione economica critica, dovuta allo squilibrio tra i pagamenti da effettuare ed entrate mensili. A chi è impossibilitato a far fronte ai propri impegni regressi, pur avendo un reddito, anche se minimo, o di un patrimonio immobiliare. A coloro che sono già stati segnalati in banche dati (Crif, Experia, etc…) o che stanno subendo azioni di pignoramento o ipoteche giudiziali.
- Famiglie e consumatori che non svolgono attività d’impresa;
- Imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 l.fall o che hanno cessato l’attività da oltre un anno (art. 10 l.fall.)
- Imprenditori non commerciali
- Enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
- Imprenditori agricoli (art. 7 l. 3/2012);
- “Start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.
Il team è in grado di predisporre l’analisi dettagliata della situazione debitoria, lo studio della strategia più efficace e la presentazione dell’istanza al Giudice.
La legge 3/12 offre benefici immediati, come la sospensione di tutte le azioni di recupero intraprese nei confronti del soggetto e la sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutui; al termine della procedura si può ottenere la liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti e cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati, con la possibilità di accedere nuovamente al credito.
La procedura si struttura in tre piani diversi:
l’ipotesi della liquidazione del patrimonio; l’accordo con i creditori oppure al piano del consumatore.
Il team di avvocati e commercialisti ha maturato una preparazione specifica della procedura ed è in grado di predisporre in breve tempo ogni tipo di accordo, previa una valutazione di fattibilità.