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SOVRAINDEBITAMENTO: quando la colpa è del finanziatore

Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione (art. 6, 1° co.). Con riferimento ai requisiti di ammissibilità oggettivi,  la legge subordina la possibilità di accedere alle  procedure di composizione della crisi, alla constatazione che il debitore versi in una situazione di sovraindebitamento, per tale intendendosi “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte , che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Il sovraindebitamento è, dunque, una ipotesi di insolvenza, meglio definita come la definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Il concetto di sovraindebitamento, pur essendo nuovo nel nostro ordinamento, evoca, in realtà, proprio la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, di cui all’art. 5 L.F. Per insolvenza s’intende “Stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” .

È bene rimarcare che con “perdurante squilibrio” si intende uno squilibrio di tipo finanziario, cioè liquido

Il giudizio sulla meritevolezza ( requisito fondamentale per accedere ai benefici della falcidia del debito) va analizzato e parametrato anche tenendo conto del comportamento dell’ente finanziatore. Difatti tra le concause dell’indebitamento, deve tenersi conto altresì, della responsabilità del creditore (Banche; finanziarie)  ai sensi dell’art. 124 TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, per cui l’ente ha l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. In quest’ottica, che mira a valorizzare il comportamento diligente del creditore, si pone anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che nello specifico articolo 68, al terzo comma prevede che “l’OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita“. In capo all’ente finanziatore, dunque, vi è l’onere di vagliare  la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava già al momento della stipula del contratto di finanziamento. In questo senso, si veda anche le  pronunce  del Tribunale di Rimini e di  Napoli Nord ( III sezione civile), ove si legge “ l’art. 124 Tub,  prevede, in caso di ricorso al credito, l’automatica consulenza finanziaria dell’intermediario, quindi nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere l’accesso al mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l’attività di consulenza dovuta dall’intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante”. Sul punto si rileva che la legge, con l’art. 12 bis co. 3 dispone che il giudice, ai fini dell’omologa del piano, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l’espressione “determinato” fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Segue…

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