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SOVRAINDEBITAMENTO: OMOLOGATO PIANO DEL CONSUMATORE!! ACCOLTA ISTANZA DI DIFFERIMENTO PER CASSA INTEGRAZIONE DEL DEBITORE – EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID SULLA DISCIPLINA

Un’altro risultato positivo raggiunto dal team MANDICO&Partners.

Il Tribunale di Napoli, VII Sez. Civile, in persona del G.D. Dott.ssa Livia De Gennaro, in data 21.07.2020, ha omologato il piano di un consumatore, elaborato dall’Avv. Monica Mandico, n.q. di Gestore della crisi nominata dall’Occ del Tribunale di Napoli.

Il provvedimento in questione è degno di nota, ed inizia con una menzione particolare nei confronti dell’Avv. Mandico, nella sua qualità di Organismo di composizione della crisi, che ha fornito all’organo giudicante una “particolareggiata e dettagliata” relazione ex. Art. 9 comma 3 L. 3/012.

In primo luogo viene riconosciuta senza dubbio la qualifica del debitore come consumatore e quindi sussistente il requisito soggettivo richiesto dalla legge all’ art. 6 comma II lettera b., nonostante il

L’esecuzione del piano prevede il pagamento di 72 rate mensili, oltre alla sospensione della procedura esecutiva presso terzi con autorizzazione al datore di lavoro di non accantonare i restanti importi mensili pari al quinto dello stipendio del debitore e svincolo delle somme accantonate che andranno quindi a confluire nella liquidità preposta alla esecuzione del piano.

Un elemento di assoluta attualità rispetto ad altri piani del consumatore riguarda inoltre l’istanza di differimento che è stata presentata nelle more del procedimento (in particolare nel periodo tra il deposito del piano e la celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti) dall’ Avv. Mandico in qualità di Gestore durante il periodo del lock down a seguito dell’emergenza Covid.

Durante l’emergenza sanitaria infatti, il debitore è stato posto in cassa integrazione, subentrando quindi l’esigenza di richiedere uno slittamento nell’adempimento del piano stante la sopravvenuta esistenza di un c.d. factum principis ossia di un divieto posto in essere dalla autorità amministrativa che rende di fatto impossibile l’adempimento di un’obbligazione. Il Giudice ritiene di accogliere l’istanza di differimento fornendo un ampio e brillante iter motivazionale, richiamando gli artt. 1218 e 1223 del c.c. sull’inadempimento contrattuale, collegandoli all’art. 91 del D.L. Liquidità, estendendo il principio di esclusione della responsabilità del debitore per causa sopravvenuta non imputabile, e richiamando in generale l’obbligo di buona fede e correttezza come cardine che deve ispirare l’interpretazione degli obblighi tra le parti in tutti i settori dell’ordinamento.

L’A.G., apprezzando positivamente la fattibilità del piano depositato e la meritevolezza del debitore, accoglie il piano così come presentato, sospende le procedure esecutive e le eventuali azioni individuali dei creditori, dispone che i pagamenti vengano effettuati nei tempi previsti dall’istanza di differimento così come presentata dall’ Avv. Mandico.

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