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Sovraindebitamento – Chi può aderire: il presupposto soggettivo

Il legislatore italiano con l’emanazione della Legge n. 3/2012 e la successiva modifica apportata dal D.L. n. 179/2012, ha introdotto per la prima volta in Italia il tema del sovraindebitamento.

Tale normativa venne istituita per porre rimedio alle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale quantificabile, sia al soggetto consumatore, sia a tutta la vasta categoria residuale di debitori non fallibili (non assoggettabili in caso di indebitamento alla legge fallimentare).

La ragione, dell’introduzione delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, è quella di consentire al soggetto sovraindebitato, di liberarsi dai crediti pregressi, cercando di ritornare ad operare nel mondo economico e sociale, senza essere discriminato per la situazione di insolvenza pregressa.

L’instabilità economica che contagiò molti paesi, avvenne soprattutto con la crisi del 2008 partita dal caso dei mutui subprime americani.

Gli istituti bancari e finanziari concedettero una serie di mutui per l’acquisto di immobili, destinati ad abitazione principale, a soggetti aventi un tasso basso di merito creditizio.

L’insieme della bolla speculativa, la facilità a contrarre credito al consumo e l’aumento di situazione di sovraindebitamento passivo, portarono a creare uno stato di forte squilibrio economico-sociale, che richiedeva un intervento legislativo.

All’art. 6 comma 1 della Legge n. 3/2012, il legislatore ha deciso di inserire tutti i soggetti che non rientravano nella regolamentazione delle procedure concorsuali.

L’insieme di tutti i soggetti debitori che potenzialmente potrebbero rientrare all’interno della procedura da sovraindebitamento risulta ad ampio spettro.

Il legislatore ha allargato l’orizzonte socio-economico, rimettendo alla sola volontà del soggetto debitore di decidere se proporre una atto di risoluzione della crisi, senza dare quindi la possibilità ai creditori/terzi aventi interesse o il Pubblico Ministero di incidere in tale decisione.

Tentando di riassumere in maniera schematizzata, il legislatore ha inteso assoggettare la composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • da una parte il debitore non fallibile con gli imprenditori (non assoggettabili alle procedure concorsuali);
  • dall’altra parte il consumatore.

Possiamo quindi dire che rientrano nelle indicazione della norma i seguenti soggetti:

  • Gli imprenditori commerciali che non risultano essere fallibili poiché al di sotto dei requisiti quantitativo-dimensionali definiti dall’art 1 della legge fallimentare;
  • Gli imprenditori commerciali che risultano essere non più fallibili per il decorso del termine annuale di cui l’art 10 legge fallimentare.

I 3 parametri quantitativi definiti dall’art 1 della legge fallimentare cioè:

  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  • aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

 

Specifichiamo anche l’Art 10 l.f.:

  • Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma
  • Piccolo imprenditore art 2083 c.c.
  • L’imprenditore agricolo. Nonostante l’art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la L. 15 giugno 2011, n. 11 ha esteso anche a tali soggetti la possibilità di accedere agli strumenti di cui gli articoli 182-bis (accordi di ristrutturazione dei debiti) e 182-ter (transazione fiscale) della legge fallimentare. Tali soggetti possono accedere anche alla procedura della crisi da sovraindebitamento come espressamente definito dall’art. 7, comma 2-bis della L. 3/2012. Occorre far notare come il progressivo dilatamento della nozione di imprenditore agricolo, con la modifica dell’art 2135 c.c. (attraverso il D. Lgs. n. 228/2011 e D. Lgs n. 226/2011 riferito all’imprenditore ittico), ha attenuato il confine tra l’imprenditore commerciale e quello agricolo, tanto che per la giurisprudenza la distinzione dei due soggetti risulta essere più di natura qualitativa che quantitativa.
  • Gli enti non commerciali, come ad esempio le fondazioni, le associazioni, i comitati, che non risultano essere titolari di imprese commerciali;
  • Le start up innovative, ovvero le società di capitali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 d.l. n. 179/2012. Per tali imprese è data la possibilità per i primi quattro anni dalla costituzione di essere soggette alle procedure di sovraindebitamento (art 31 del d.l. n. 179/2012);
  • Debitori imprenditori che svolgono un’attività economica non assoggettabile alle procedure concorsuali, si considerano a tal proposito i professionisti intellettuali (sia individuali che in forma associata).

Potranno avvalersi del sovraindebitamento anche i soci e gli amministratori di società di capitali.

Per il socio illimitatamente responsabile in società in nome collettivo o in accomandita semplice risulta un po’ più complesso, ma possibile.

Di fatto tali soggetti sembrano essere legittimati ad accedere a tali procedimenti dal momento che non possono fallire in via autonoma, ma solo in estensione per effetto del fallimento della società.

Di fatto non può neanche essere ammesso in proprio al concordato preventivo; come espresso dall’art 147 l.f., il socio può fallire solo per estensione, in dipendenza dal fallimento della società che esercita l’impresa commerciale.

Mentre per quanto riguarda il consumatore la legge n. 3/2012 all’art 6, comma 2, lett. b), la definizione di tale soggetto, prendendo spunto dal Codice del consumo.

Viene definito come debitore la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il legislatore ha esplicitamente riservato una procedura ad hoc molto più agevole e più snella rispetto l’accordo. Tale manovra fu resa necessaria in seguito alle forti critiche che furono mosse in seguito all’approvazione della L. n. 3/2012 che prevedevano un’unica procedura per il debitore civile.

Ciò che caratterizza il consumatore risulta essere la natura delle obbligazioni assunte:

  • se sono di carattere personale e non attinenti all’attività imprenditoriale, egli potrà accedere anche al piano del consumatore;
  • qualora le obbligazioni assunte siano di carattere promiscuo, cioè avente carattere sia personale che imprenditoriale, il consumatore potrà proporre solo l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.