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Sovraindebitamento: Il Giudice omologa Piano del consumatore con dilazione ultradecennale del credito. Casa salvata

Sovraindebitamento: Il Giudice omologa Piano del consumatore che prevede una dilazione ultradecennale del credito ipotecario, salvata la casa del debitore.

Il Tribunale di Nola, in persona del Giudice Dott.ssa Rosa Paduano, ha omologato il Piano del Consumatore presentato dall’ Avv. Monica Mandico, a cui hanno collaborato l’avv. Annalisa Attanasio, l’avv. Viviana Visaggio e il Dott. Paolo Binetti che prevedeva il pagamento parziale e dilazionato nel tempo del credito munito di privilegio. Il creditore ipotecario esprimeva parere contrario, opponendosi all’omologazione, in quanto la proposta prevedeva un “1.consistente stralcio del credito ipotecario; 2. il primo pagamento ad oltre due anni dall’inizio dall’apertura del piano; 3. una dilazione decennale per il saldo” contestando, altresì, l’illegittimità e inammissibilità della proposta “allorché prevedeva il pagamento dell’esponente creditrice fondiaria oltre l’anno dall’omologazione, senza prevedere la liquidazione del bene posto a garanzia”. Il Giudice nel rigettare l’opposizione del creditore ipotecario all’omologazione del piano, ha richiamato il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) la quale è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del’ art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed i principi giurisprudenziali. Invero, secondo la Suprema Corte, l’art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. E’ possibile infatti proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari. Sarebbe scorretto affermare che nel Piano del Consumatore è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e al di là del termine di cui all’art. 186- bis L.F. Tale principio, secondo la Corte, trova il suo fondamento nel fatto che nelle procedure di sovraindebitamento, in cui il pagamento avvenga con dilazione ultrannuale, non sono da considerare illegittime, poiché, così come nel concordato preventivo, spetta ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni. L’art 8 comma 4 della l. 3/2012 dispone che “la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. La ratio della disposizione  è stata individuata nell’esigenza di tutelare il creditore prelazionario – che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia- attraverso il suo pagamento nei limiti del valore del bene stesso entro un anno dalla omologazione del piano..L’attuale disposizione prevede, dunque, una moratoria fino ad un anno  dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca, in caso di accordo di ristrutturazione, con continuazione dell’attività di impresa e di piano del consumatore.La proposta presentata dallo studio Mandico invece prevedeva un pagamento dilazionato del creditore ipotecario, in deroga alla previsione legislativa.  Nel piano del consumatore, la disciplina della falcidia di cui all’art. 7 cit. richiede una lettura armonizzata con l’art. 8 comma 4 l. 3/2012, nella quale non è contenuto alcun riferimento alle conseguenze giuridiche derivanti dalla previsione del pagamento oltre l’anno, a sua volta da interpretarsi unitamente alle disposizioni in tema di concordato preventivo (dovendosi ritenere allo stato le procedure di sovraindebitamento quale procedure concorsuali) e , in particolare, all’art. 186 bis. L. fallOrbene, come è stato rilevato dalla giurisprudenza sia di Legittimità che di merito, nel piano del consumatore, la mancata previsione del diritto di voto per i creditori, richiede un ulteriore sforzo interpretativo della disciplina applicabile al caso concreto, alla luce della ratio della normativa sul sovraindebitamento e mediante la verifica degli strumenti idonei a ritenere ammissibili e, in ipotesi, omologabili, piani che prevedano la dilazione ultrannuale. Invero, secondo la Suprema Corte, l’art.8, comma 4, non è da intendere come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati, è possibile infatti proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari; pertanto, sarebbe scorretto affermare che nel Piano del Consumatore è precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità e al di là del termine di cui all’art. 186- bis L.F.

Riguardo alla meritevolezza il Giudice ha ritenuto di interpretare il criterio in maniera più favorevole per il consumatore. Tenendo conto dell’importanza che tuttora riveste l’istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l’attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare. Poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista di responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione). La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l’esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditor Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l’esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell’art. 12 bis. L’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. Il particolare regime di favore che viene accordato al consumatore che intende presentare un piano, trova, infatti, il suo pendant nella necessaria presenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta. Il comportamento del consumatore deve connotarsi per l’assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento che si è venuta a creare. Il Giudice, in definitiva, ha rilevato che dall’istruttoria svolta dall’ Avvocato Mandico, risulta che la ricorrente non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode, né sono stati ravvisati dall’OCC o dedotti dai creditori ragioni particolari da cui desumere la malafede della ricorrente nella fase dell’indebitamento. In conclusione, nel provvedimento in commento, in cui il Giudice ha rigettato l’opposizione del creditore privilegiato, addivenendo alle conclusioni formulate nella proposta presentata dallo Studio Legale Mandico, omologando il piano.

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