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SOVRAINDEBITAMEMTO: Omologato PIANO DEL CONSUMATORE, stralciato il debito di DI €227.011,82, il debitore dovrà pagare solo 13.891,53€!!

Il Tribunale di Nola, il 22.6.2020 in persona del G.D. Dott.ssa Rosa Paduano, ha omologato il piano di un consumatore, proposto dal nostro studio legale, che aveva debiti con banche e fisco, per una debitoria complessiva pari ad  €227.011,82 , riducendo l’importo ad € 13.891,53  da pagarsi in 72 rate da 200€. Il provvedimento è interessante perchè tratta di un caso di infedeltà finanziaria del coniuge. Invero il nostro cliente si è trovato in uno stato di sovraindebitamento proprio a causa della separazione coniugale. Tutto ha inizio con l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale dell’allora nucleo familiare composto oltre che dal coniuge dai loro tre figli. Nel 2007, i coniugi, pertanto, stipulano un mutuo ipotecario di 250.000,00 euro della durata di 30 anni con iscrizione di ipoteca di primo grado sull’immobile. All’epoca dei fatti, entrambi i coniugi erano titolari di redditi di lavoro dipendente. Nel 2008 la coppia si separa legalmente nel mentre, a causa del peggioramento delle condizioni economiche del nostro cliente dovute anche alla cassa integrazione in cui dal 2010 veniva posto, nel 2014 con scrittura privata i due ex coniugi, stabilivano che l’immobile di proprietà al 50 % venisse venduto o locato e che il corrispettivo fosse attribuito ad entrambi in uguale misura. Nell’accordo inoltre, la moglie dichiarava di aver onorato personalmente le rate del mutuo ipotecario stipulato, con impegno al pagamento delle restanti rate e contestuale assunzione di qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento delle stesse, in cambio della rinuncia da parte del marito del 50% della proprietà dell’immobile. Evidentemente la coniuge non pagava le rate come da accordo e non informava il marito separato, in quanto il bene immobile veniva sottoposto a procedura esecutiva immobiliare e venduto all’asta, con mortificazione del valore dello stesso che era incapiente a soddisfare il debito ipotecario. Ne è conseguito, che il debitore essendo ignaro di questa situazione, aveva venduto un altro bene immobile per pagare altri debiti e  tentava un acquisto di un immobile all’asta, tuttavia a seguito della ricezione del  pignoramento immobiliare ha dovuto rinunciare all’acquisto perdendo l’importo anticipato. Va da se che il debito maturato nei confronti della banca, che è stato solo in parte ridotto per l’aggiudicazione del bene, ha comportato il pignoramento del quinto dello stipendio, per cui il cliente ha deciso di attivare la procedura di composizione della cirsi, rivolgendosi al nostro studio. Il Giudice, ha così omologato il piano del consumatore e  nel provvedimento si concentra su due aspetti:

  • la meritevolezza del debitore;
  • gli atti in frode ai creditori

Il cliente viene ritenuto meritevole e soprattutto, il Tribunale ritiene che questi non ha commesso atti in frode, ( avendo venduto in considerazione del fatto che l’atto in frode va inteso quale atto non meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, ma caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe “meritevole” della concessione di un “beneficio”, quale quello dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo. (cfr. Tribunale di Benevento, 23.04.2019). Ciò che rileva è la circostanza che il requisito relativo all’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni si applica con riferimento alla data di compimento dell’atto e non al perdurare dei suoi effetti nel caso di specie l’atto da ritenersi frodatorio, risulta compiuto nei 5 anni anteriori all’accesso alla procedura. Il giudice ritiene che tale atto non sia in frode nel senso specificato , in quanto, se è vero che l’atto in frode rilevante non è l’atto meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, ma quello caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe “meritevole” della concessione di un “beneficio, nel caso di specie, l’atto in questione non si ritiene manifesti questo coefficiente soggettivo, tenuto conto degli “ accordi” assunti con l’ex coniuge.

 

Scarica il provvedimento:

PROVVEDIMENTO DI OMOLOGA NOLA