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Sovrafinanziamento e responsabilità della banca: la Corte di Appello di Torino conferma la nullità del mutuo fondiario

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 872, pubblicata il 27 agosto 2020, si è pronunciata sul tema, fortemente controverso, della superabilità del limite di finanziabilità nelle operazioni di credito fondiario e sull’inammissibilità della conversione del contratto in mutuo ipotecario, ai sensi dell’art. 1424 c.c., operata ex officio dal Giudice di prime cure.

La posizione della Corte – in questo caso – è netta e recepisce l’orientamento della Cassazione, che prevede: 1) che il mancato rispetto del limite de quo ai sensi dell’art. 38 T.U.B. determini la nullità del contratto di mutuo fondiario 2) la possibilità di conversione in ordinario finanziamento ipotecario (sentenza n. 17352/2017).

I Giudici d’Appello, sul solco della suddetta pronuncia, hanno stabilito che “Il mutuo fondiario, in violazione del limite di finanziabilità, è nullo in quanto incompatibile con la disciplina di ordine pubblico voluta dal legislatore quale limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto – tra gli altri – a regolare il quantum della prestazione creditizia.”

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Corte di Appello di Torino conferma la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità