Sospese Aste e pignoramenti prima casa per 6 mesi
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (Supplemento ordinario n. 110) la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente da oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto cura Italia) recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, che all’art. 54 ter ha introdotto, tra le misure di sostegno alle famiglie e di tutela dei debitori in difficoltà e dell’abitazione principale, la sospensione per sei mesi delle procedure esecutive immobiliari.
L’articolo in questione, 54 ter, rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa” è così formulato: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 ( forma del pignoramento) del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Va da sè che i sei mesi di sospensioni delle procedure esecutive valgono a evitare che la perdita dell’abitazione peggiori la già difficile posizione del debitore esecutato, che, a seguito del Covid-19, abbia visto aggravare ulteriormente le proprie condizioni economiche, avendo perso magari il posto di lavoro o sta in CIGS.
Trattasi di un provvedimento di emergenza, di tipo eccezionale e circoscritto nel tempo ( sei mesi) e riguarda una radicale sospensione del procedimento espropriativo immobiliare nella sua interezza; sul punto si ricorda, che nel contesto dello stesso d.l. n. 18 del 2020 è prevista un’altra disposizione eccezionale, ossia la sospensione delle esecuzioni per rilascio, prevista dall’art. 103, comma 6, nella originaria formulazione, sino al 30 giugno 2020 e poi differita, in sede di conversione, alla data del 1° settembre 2020.
Di certo quello di bloccare le procedure di esecuzione del bene principale del debitore, in un momento di emergenza epidemiologica, ha in se una ratio esclusivamente socio-economico e trova il suo intento, sia nel contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia nel favorire il debitori, che stanno subendo l’intimazione in executivis della perdita della casa.
Tuttavia la formulazione letterale dell’art. 54 ter del legislatore da adito a diversi dubbi interpretativi, in quanto appare abbastanza criptica e lacunosa, tuttavia il Giudice Delegato dott. Nicola Graziano in sede di un recente webinar di studio scientifico della materia, organizzato dall’Associazione Centro Tule Consumatori e Imprese con sede a Napoli via Epomeo 81, ha chiarito molti dubbi alla platea di avvocati e commercialisti in ascolto. Si espone qui di seguito il chiarimento offerto dal Giudice Graziano della sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli
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