Sospesa provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo notificato con precetto di €450.000,00
Il leasing ha trovato la sua regolamentazione nella legislazione nazionale solo con la L. 124/2017 e può essere definito come il contratto col quale la banca o l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.
Anche per i contratti precedenti alla norma citata, laddove emergano elementi patologici, il riferimento alla causa ed all’oggetto assumono rilievo essenziale.
Col provvedimento allegato, il Tribunale di Ancona, correttamente accogliendo le osservazioni dell’opponente a decreto ingiuntivo, rappresentato e difeso dallo Studio Mandico, ha revocato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ritenendo necessario l’approfondimento istruttorio volto ad indagare l’anomala variazione dell’importo concesso (oltre otto milioni di euro) a fronte di un valore dell’opera locata sostanzialmente inferiore e rimasto invariato.
Venendo in discussione la natura del contratto, da ricercarsi nella causa dello stesso, viene evidentemente meno la certezza e liquidità dell’ammontare dei canoni non corrisposti dalla conduttrice.
SOSPENSIONE DECRETO INGIUNTIVO