SOSPESA L’EFFICACIA ESECUTIVA DEL PRECETTO: IL CESSIONARIO NON HA PROVATO LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI CREDITO

Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 21 dicembre 2021, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo, costituito dal contratto di mutuo ipotecario, azionato con l’atto di precetto, notificato da parte del creditore cessionario. Il Giudice ha attentamente rilevato che il cessionario non aveva dimostrato la prova della intervenuta cessione e, per l’effetto, la legittimazione sostanziale ad agire in via esecutiva.

Nel provvedimento emesso dal Tribunale si evince che: “è onere della parte opposta e che si afferma essere cessionaria del credito, provare l’esistenza dell’atto di cessione e più specificatamente l’inclusione del credito per cui si agisce nell’operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell’articolo 58 comma 2 del Testo Unico Bancario e degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999”.

L’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, non risulta sufficiente a dimostrare l’esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l’avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c. (cfr. Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 22268/2018, Cass. n. 2780/2019).

Alla luce di tali deduzioni, considerato pertanto che la dichiarazione della cessione del credito non è sostitutiva del contratto di cessione, non permette cioè di provarne l’esistenza o tantomeno il suo contenuto, limitandosi ad un mero richiamo della Gazzetta Ufficiale senza individuare in maniera puntuale il blocco di rapporti giuridici ceduti tra i quali rientrerebbe il contratto di mutuo oggetto dell’azione esecutiva, il Giudice ha giustamente ritenuto di sospendere l’ efficacia esecutiva del precetto notificato.

ORDINANZA AVELLINO