SOSPESA LA PROCEDURA ESECUTIVA PER NULLITA’ DEL TITOLO, SENZA TRADITIO NON SI REALIZZA NEMMENO L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE
TRIBUNALE DI FORLÌ: SOSPESA LA PROCEDURA ESECUTIVA PER NULLITA’ DEL TITOLO, SENZA TRADITIO NON SI REALIZZA NEMMENO L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE.
QUANDO UNO O PIU’ FINANZIAMENTI VENGONO ACCESI PER RIPIANARE PRECEDENTI DEBITI CON UNA BANCA, ESSI NON COSTITUISCONO NUOVA OBBLIGAZIONE MA SEMPLICEMENTE UN’OPERAZIONE FINANZIARIA.
Lo dice il Tribunale di Forlì, con ordinanza N. 352- 1 / 2022 R.G.Es. Mob con cui ha sospeso la procedura esecutiva per nullità del titolo nei confronti dei fideiussori.
La procedura esecutiva mobiliare, era iniziata con un titolo rappresentato da un contratto di mutuo ipotecario e da un coevo contratto di mutuo fondiario accesi per ripianare posizioni debitorie di conti correnti aperti in precedenza.
E’ stato correttamente rilevato dal Giudice dell’esecuzione che “la complessiva operazione economica posta in essere in quel frangente dalle parti sia stata finalizzata esclusivamente per ripianare le posizioni debitorie maturate a quel tempo dagli opponenti odierni e con riferimento a due contratti di conto corrente accesi in precedenza, ponendo in essere sostanzialmente un mero “pactum de non petendo ad tempus” con semplice modifica del termine per l ’adempimento e senza alcuna novazione dell’ originaria obbligazione del correntista, ciò che esclude pertanto la possibilità di inquadrare propriamente nella categoria dei mutui ipotecari /fondiari i contratti posti a fondamento quali titoli per l’esecuzione nei confronti del fideiussore opponente”.
Emergeva infatti un collegamento contrattuale tra i coevi atti pubblici e la finalizzazione dell’intera operazione economica, volta a ripianare le esposizioni debitorie, la quale appariva evidente non solo alla luce della tempistica della relativa stipula e dei trasferimenti delle somme mutuate sui c/c nonché della sostanziale corrispondenza degli importi a debito ed a credito.
Il Giudice richiama l’ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del “pactum de non petendo ad tempus”, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista» (così da ultimo Cass. Civ. sez. I, 25 gennaio 2021 n° 1517; si vedano altresì in senso conforme Corte d’Appello di Perugia sez. I, 27 dicembre 2021 n° 707, Corte d’Appello di Trento, 14 febbraio 2020 n° 24, e Cass. Civ. sez. I, 5 agosto 2019 n° 20896);
Considerato infatti che, la struttura contrattuale del mutuo implica la consegna delle somme di denaro che ne costituiscono oggetto, in ogni caso la traditio deve – per essere tale – realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario, id est farle muovere, farle transitare dal patrimonio dell’uno al patrimonio dell’altro, così comportando un conseguente trasferimento della proprietà del denaro (art. 1814 c.c.), con la connessa ed acquisita disponibilità del medesimo ex art. 832 c.c. da parte del mutuatario.
Si legge infatti nella sentenza che “senza il compimento di un simile passaggio – cioè senza l’effettivo trasferimento della proprietà delle somme e la connessa ed acquisita loro disponibilità – non potrebbe neppure ipotizzarsi la sussistenza dell’obbligo di restituzione che la parte finale della disposizione dell’art. 1813 c.c. pone in capo al mutuatario; che, ciò posto, lungi dal realizzare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il mero “ripianamento” di un debito a mezzo di nuovo “credito” – che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente – viene propriamente a sostanziare un’operazione di natura contabile, attuata mediante una coppia di poste nel conto corrente (una in “dare” e l’altra in “avere”) per l’appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione; in una tale evenienza, in effetti, l’accordo tra banca e cliente esclude la stessa eventualità di consegna e trasferimento di proprietà delle somme: la posta compiuta “in dare” sul conto comporta – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1852 c.c. – un’automatica ed immediata modifica del saldo ex art. 1852 c.c., così precludendo ogni possibile ed eventuale sua libera utilizzabilità da parte del cliente, senza però eliminare la sostanza del debito;”
Rilevato che le somme mutuate avevano consentito solo di provvedere al ripianamento delle esposizioni debitorie e che cambiava solo il termine per l’adempimento senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista/debitore, il Tribunale ha definitivamente accolto l’opposizione spiegata per nullità del titolo e sospeso la procedura esecutiva mobiliare.