Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 – D.L. – D.L. 8/4 2020, n. 23)
La prassi commerciale si caratterizza per l’utilizzo dei titoli di credito a garanzia dei pagamenti delle transazioni commerciali.
L’art. 11 del d.l. 23/2020 interviene in materia tutelando le ragioni debitorie attraverso la sospensione dei termini decorrenti e di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito emessi PRIMA della data di entrata in vigore del decreto cioè prima del 10 aprile 2020.
La sospensione opera dal 9 marzo al 30 aprile 2020.
Per comprendere la porta
ta del provvedimento bisogna considerare la categoria dei titoli di riferimento.
Rientrano nella sospensione, per espressa previsione, i vaglia cambiari e le cambiali.
La sospensione vale tanto per i debitori obbligasti quanto per i quelli in via di regresso o garanzia.
Occorre, brevemente, definire i singoli titoli per comprendere la portata del provvedimento.
Con la cambiale tratta una persona (traente) ordina ad un’altra persona (trattario) il pagamento della somma indicata nel titolo al portatore dello stesso.
È, quindi, un rapporto trilatero tra traente (che garantisce l’accettazione ed il pagamento del titolo) il trattario (obbligato principale in seguito all’accettazione, nella prassi di solito una Banca) ed il prenditore (creditore beneficiario dell’ordine di pagamento). È possibile che traente e beneficiario coincidano.
La cambiale tratta può circolare mediante girata. La girata ha sia la funzione di trasferimento, visto che trasferisce il diritto di credito al giratario, che di garanzia, visto che girante diviene obbligato cambiario, solidalmente responsabile in caso di inadempimento.
La sospensione dei termini, quindi, riguarda tutti i soggetti obbligati sia quello obbligato in via diretta (compreso l’avallante che è colui che garantisce il pagamento di un titolo cambiario altrui) che i garanti giratari.
I termini maturati cominceranno a decorrere, per tutti, posteriormente al 30 aprile 2020 salva rinuncia espressa degli stessi.
Il vaglia cambiario è il titolo di credito, a copertura garantita, emesso dalla Banca d’Italia su richiesta del cliente ed ha il medesimo valore dell’assegno circolare. È, quindi, un rapporto bilatero emittente/prenditore beneficiario.
L’assegno circolare, data la sua natura di titolo di credito a copertura garantita, ricade sicuramente nella previsione.
L’assegno bancario, invece, è il titolo di credito che viene emesso da un possessore di conto corrente ad uno specifico beneficiario. A differenza dell’assegno circolare, quindi, non ha copertura garantita.
SEGUE