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Sospensione dei mutui: le prime indicazioni dal decreto cura Italia

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l decreto Cura Italia, varato il 17 marzo 2020, consente di sospendere le rate del mutuo fino a 18 mesi, se colpiti dalla crisi, a lavoratori dipendenti, collaboratori e Partite Iva.

Viene utilizzato il Fondo Gasparrini, cioè il fondo di solidarietà per i mutui prima casa gestito dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici, al 100% del ministero dell’economia, svolge funzioni di pubblico interesse).

La facilitazione (art. 53) è rivolta ai mutui per la prima casa, per un valore dell’abitazione fino a 250 mila euro, e durerà nove mesi, fino al dicembre 2020.

Le motivazioni per chiedere la sospensione del mutuo sono queste:

  • cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa integrazione superiore ai 30 giorni;
  • cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l’80;
  • riduzione del fatturato per gli autonomi di oltre il 33% dal 21/2/2020.

 

Le categorie coinvolte:

  • lavoratori dipendenti, a tempo sia determinato sia indeterminato, in cassa integrazione o licenziati;
  • parasubordinati (collaboratori) in possesso dei documenti che comprovano la sospensione dal lavoro;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21/2/2020 alla data della domanda e comunque nell’ultimo trimestre.

Per l’entrata in vigore si attendono a breve i regolamenti semplificati del ministero dell’Economia che indicano documenti e modalità, per esempio eventuali scaglioni temporali nella sospensione delle rate (non è detto che tutti abbiano diritto a tutti i 18 mesi di sospensione).

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