Smart Working: Accordi e riconoscimento del lavoro straordinario
Per il lavoratore in smart working vi è la possibilità, da parte del datore di lavoro, di riconoscere e retribuire il lavoro straordinario?
Bisogna analizzare innanzitutto la questione collegata alla definizione dell’orario di lavoro.
La prestazione lavorativa, dello smart worker, deve essere regolata entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro definiti dalla legge o dai CCNL.
L’improvvisa chiusura dei luoghi di lavoro non ha consentito un’adeguata preparazione allo svolgimento del lavoro in modalità “agile”.
Nella quasi totalità dei casi le prestazioni lavorative come consentito dalla L. 81/2017, causa lockdown, si sono infatti tradotte in lavoro da “casa”.
A partire dal 23 febbraio 2020, è stata data la possibilità di attuare il lavoro da remoto anche senza un accordo individuale scritto in deroga a quanto previsto dall’art. 19, legge n. 81/2017.
Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 ha differito al 15 ottobre 2020 la possibilità di ricorrere allo SW in forma semplificata.
Dal 16 ottobre, salvo ulteriori interventi del legislatore, il contratto di lavoro agile dovrà tornare ad essere gestito ai sensi della legge oggi vigente.
In questi mesi di ricorso allo smart working, i lavoratori hanno dovuto sperimentare, nuovi modelli lavorativi con il risultato che non tutti e non sempre sono riusciti ad organizzare il proprio tempo separando la vita lavorativa dalla vita privata.
Il datore di lavoro, dalla sua parte, si è dovuto privare della presenza fisica dei collaboratori, ed ha avuto difficoltà nel quantificare le ore che il dipendente effettivamente dedica al lavoro.
Questa fase che potrebbe essere definita sperimentale, ha tradotto lo smart working, in lavoro a domicilio, ma ha evidenziato anche la necessità di un radicale cambio di prospettive, nel mondo del lavoro, ponendo alla base di questo cambiamento, la fiducia e le capacità organizzative. Da e verso il lavoratore, che devono portare al raggiungimento di obiettivi predefiniti.
Iniziamo ad analizzare l’orario di lavoro che, di norma, viene regolato mediante accordo tra le parti ed entro i limiti di durata massima (giornaliero e settimanale) derivanti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Nell’attuale fase di lavoro agile “semplificato”, c’è quindi la necessità di coniugare la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con l’esigenza di rispettare, la normativa che definisce l’orario di lavoro come.
– «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e delle sue funzioni» (art. 1, D.Lgs. n. 66/2003).
Tale definizione può adattarsi anche al lavoratore agile, secondo una concezione più flessibile ed elastica, anche quando la prestazione viene resa all’esterno dei locali aziendali.
La prestazione lavorativa agile,oggi non formalizzata in un accordo tra le parti sarà probabilmente, correlata all’orario normale di lavoro applicabile alla struttura di appartenenza.
E’ confermato l’obbligo per il lavoratore, di rendersi reperibile per l’azienda, nelle concordate fasce di reperibilità.
Al di fuori di tali fasce, il datore di lavoro, non potrà pretendere una risposta in tempi brevi.
La norma sul lavoro agile, in riguardo al potere direttivo del datore di lavoro (art. 19, c. 2, legge n. 81/2017), prevede che nell’accordo (aziendale e/o individuale) vengano individuati i periodi di riposo e tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare il c.d. diritto alla disconnessione.
Il datore di lavoro, quando in accordo con i dipendenti, decida di adottare la modalità di lavoro “smart” nella sua azienda, deve essere in grado di assegnare compiti, progetti, attività che devono essere portate a termine, da remoto, entro un arco temporale convenuto.
Il parametro su cui basare quindi il trattamento economico, non sarà più necessariamente solo il tempo, bensì anche il risultato.
In materia di orario di lavoro, quando la prestazione avviene con modalità “agile”, proprio la legge 81/2017 stabilisce che l’attività deve essere svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Se il datore di lavoro affida prestazioni che di norma, vengono realizzate entro i normali termini di orario giornaliero/settimanale non vi è motivo di ritenere necessario il ricorso al lavoro straordinario.
Inoltre, il lavoro svolto in modalità agile non è controllabile in termini di ore espressamente dedicate.
Neppure nel caso di richiesta di collegamenti in fasce orarie prestabilite per rispondere alle eventuali chiamate del datore di lavoro o dei colleghi può tradursi in prestazioni eccedenti l’orario normale di lavoro.
Un aspetto di rilevante importanza, disciplinato nell’accordo di lavoro agile è quello relativo all’«esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali» nel rispetto della disciplina prevista nell’art. 4, Legge 300/70.
Si può affermare alla luce di quanto esposto, che l’effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti l’orario giornaliero è lasciato, alla discrezione e responsabilità del lavoratore stesso.
La domanda, che sorge spontanea è relativa al riconoscimento e alla retribuzione nello smart working, del lavoro straordinario.
Con riferimento all’orario di lavoro straordinario, gli accordi aziendali in massima parte sosttoscritti, tendono a negare la possibilità di svolgere lavoro straordinario nell’ambito delle prestazioni rese in regime di lavoro agile.
Vi può essere sempre però la possibilità di svolgere straordinari, previa autorizzazione del datore di lavoro, con il conseguente riconoscimento del relativo trattamento economico.
Nello spirito della normativa applicabile, è preferibile, in alternativa al riconoscimento di retribuzioni per lavoro straordinario, non facilmente quantificabili, in mancanza di un controllo fattivo sull’orario impiegato, riconoscere premi, in relazione al conseguimento di obiettivi, a prescindere dalla misurazione del tempo impiegato per raggiungerli.
dott. Mario Esposito