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Separazioni e divorzi: l’emergenza sanitaria CoVid19 incide nelle procedure del diritto di famiglia

In seguito all’emergenza legata alla diffusione del c.d. “Coronavirus”, il Governo ha emanato, come ben noto, una serie di decreti legge.

In materia di giustizia, l’art.83, comma 7, lett. f ed h del D.L. n° 18 del 2020, prevede per il periodo dal 12/5/2020 al 30/6/2020, lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamento da remoto (lettera f) oppure mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte (lettera h).

In data 26.03.2020 il C.S.M. ha individuato delle linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, promuovendo contestualmente, la stipula di Protocolli d’Intesa tra i dirigenti degli Uffici Giudiziari e gli ordini forensi del circondario, per la indicazione precisa delle modalità di partecipazione all’udienza.

In materia di “Famiglia”, seppure ogni Tribunale abbia adottato un proprio Protocollo d’Intesa, va detto che in via generale, allorquando la comparizione personale delle parti sia imprescindibile, come nel caso di prima comparizione dei coniugi nei procedimenti di separazione o divorzio, il Giudice può disporre che l’udienza venga celebrata con collegamento da remoto, mediante il client/applicazione Microsft Teams. In tal caso, la cancelleria invierà una comunicazione ai procuratori costituiti affinchè questi depositino nel fascicolo telematico:

– la propria mail, per consentire l’invito da parte del Giudice organizzatore e l’accesso alla stanza virtuale.

– il proprio recapito telefonico, in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato e conseguente necessità di comunicazioni dirette.

In tale comunicazione, vengono poi dettagliatamente indicate le modalità di celebrazione d’udienza. E in particolare, viene abitualmente disposto che:

  1. le parti potranno collegarsi alla stanza virtuale del magistrato, nel giorno e all’ora dell’udienza, cliccando sul link che sarà comunicato a mezzo mail ordinaria all’indirizzo comunicato dai difensori;
  2. i procuratori delle parti dovranno tenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza, con divieto di registrazione;
  3. il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio per dare la parola ai difensori o alle parti;
  4. nei luoghi remoti da cui le parti e i loro avvocati si connettono non è consentita la presenza fisica di altri soggetti;
  5. è ammessa la partecipazione di praticanti avvocati, mediante autonomo collegamento da remoto.
  6. Ove necessaria la esibizione/produzione di documenti, essi potranno essere depositati mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul Processo civile telematico.
  7. In caso di malaugurati malfunzionamenti, scollegamenti involontari e impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio.
  8. Per la redazione del verbale, è prevista la stesura in formato elettronico.

Appare opportuno evidenziare che l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Giudice del Tribunale, è prevista nei casi di separazione o divorzio (sia consensuale che giudiziale). Ma è bene ricordare che la legge prevede la possibilità – laddove le parti pervengano ad un accordo – di addivenire ad una separazione consensuale, senza la necessità di presenziare ad alcuna udienza. Si tratta della c.d. “negoziazione assistita”, i cui vantaggi saranno oggetto del nostro prossimo articolo.

CSM linee guida covid 26 marzo 2020