Separazione giudiziale-Assegno di mantenimento – Assegnazione diretta in corso di causa
Se nel corso del procedimento di separazione giudiziale, il coniuge obbligato non adempie esattamente al pagamento dell’assegno di mantenimento, come disposto con provvedimento presidenziale (c.d. provvedimenti necessari ed urgenti) emesso (in prima udienza) a tutela del coniuge debole e della prole, può utilizzarsi lo strumento previsto dall’art. 156, 6° comma, c.c., nonché dall’art. 8, 3°comma, l. n. 898/1970 e succ. mod.
Tali disposizioni normative permettono al coniuge beneficiario di chiedere ed ottenere dal Giudice procedente, con apposita istanza, l’assegnazione diretta del mantenimento (c.d. ordine di pagamento) da chi deve delle somme all’obbligato (ad esempio il datore di lavoro).
Il Giudice aprirà un sub-procedimento volto a verificare, in contraddittorio, che ricorrono i presupposti (inadempimento e/o non puntuale adempimento dell’obbligo, pure se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta).
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato l’inadempimento che ha suscitato seri dubbi sulla tempestività dei pagamenti futuri, disponendo così che l’importo dell’assegno di mantenimento sia prelevato direttamente dallo stipendio dell’obbligato.
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