La disciplina della cessione in blocco dei crediti prevista dall’art. 58 del T.u.b. e della legge 130/1999.

La legge n. 130/1999 ha indubbiamente eliminato i numerosi ostacoli che le norme di diritto comune hanno posto nelle operazioni di cartolarizzazione.
Tra queste le novità più significative sono:
a) La deroga alle norme generali in materia di opponibilità della cessione dei crediti ai debitori ceduti e ai terzi.
L’art. 58 del T.ub. prevede un passaggio ad una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Infatti, leggendo l’art. 58 T.u.b., comma 2, in combinato con il 4 comma, le formalità anzidette sono equiparate a tutti gli effetti, alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell’art. 1264 del c.c.
b) Il trasferimento automatico delle garanzie che assistono il credito senza l’espletamento delle formalità necessarie al trasferimento delle stesse.
L’art. 1263, co. 1 c.c. prescrive che in ipotesi di cessione, il credito principale è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. In tema di garanzia ipotecaria, l’art. 2843 del c.c. subordina l’efficacia della cessione dell’ipoteca alla formale annotazione del trasferimento della stessa a margine dell’iscrizione ipotecaria. Diversamente, nelle cessioni di credito in blocco, l’art. 58, co. 3 T.u.b. esonera il cessionario dall’annotazione del trasferimento della garanzia. La pubblicità prevista dalla norma speciale dell’art. 58 del T.u.b. è di tipo “dichiarativo”, avente peraltro natura agevolativa delle operazioni di cessione (lex ad adiuvandum).
Ed invero, queste forme pubblicitarie rappresentano un buon punto di equilibrio tra l’esigenza della semplificazione delle operazioni di cessione in blocco e l’esigenza di adeguata informazione in favore degli interessati, risultando difficoltosa se non addirittura impraticabile una pubblicazione dell’intero testo contrattuale della cessione in blocco.
Il contratto di cessione del credito, di natura consensuale, si perfeziona con l’incontro dei consensi tra cedente e cessionario, mentre la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, è funzionale solo agli effetti liberatori del pagamento (da parte del debitore ceduto) o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari.

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