, ,

Sentenza Tribunale Vasto 3/02/2023 Cessione credito ex art. 58 Tub: Revoca decreto ingiuntivo – condanna spese cessionario

Provvedimento

Tribunale Vasto – Giudice Maria Elena Faleschini – Sentenza n. 38 del 03/02/2023

Titolo

Contratti bancari – Cessione credito ex art. 58 Tub – Mancato deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza – Possesso documentazione contrattuale – Irrilevanza – Revoca decreto ingiuntivo – condanna spese cessionario

Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Monica Mandico 

Massima:

Costituisce principio generale, ed è quindi applicabile anche all’operazione di cartolarizzazione, che un negozio di cessione, per essere opponibile, deve contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore circa la modificazione dal lato attivo dell’obbligazione da lui contratta; a questo fine, tali elementi possono ricavarsi dal solo contratto di cessione, non essendo, tuttavia, necessaria o rilevante la sua accettazione.

La pubblicazione nella G.U. dell’avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell’esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l’avviso della cessione, un’altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto

La sola allegazione della copia dalla pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l’avvenuta cessione di quello specifico credito

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale

La circostanza del possesso di documentazione relativa un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito.

SCARICA LA SENTENZA