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Sentenza Tribunale Prato 14/02/2023 Cessione credito ex art. 58 Tub: Revoca decreto ingiuntivo – condanna spese cessionario

Provvedimento

TRIBUNALE DI PRATO Giudice Michele Sirgiovanni, Sentenza n. 102/2023 pubbl. il 14/02/2023

Titolo

Contratti bancari – Cessione credito ex art. 58 Tub – Mancato deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza – Revoca decreto ingiuntivo – Condanna spese cessionario

Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Monica Mandico

 Massima:

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,

In presenza della contestazione della legittimazione attiva la società creditrice ha l’onere di dimostrare l’esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l’opposizione non può che trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

 

 

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