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Sentenza Tribunale di Aosta n. 96/2022: accolta l’eccezione preliminare di parte attrice sulla carenza di legittimità sostanziale della cessionaria, dichiarando nullo il precetto notificato dalla Banca

Sentenza Tribunale di Aosta n. 96/2022

Nella causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., il Tribunale di Aosta accoglie l’eccezione preliminare di parte attrice sulla carenza di legittimità sostanziale della cessionaria, dichiarando nullo il precetto notificato dalla Banca. Il giudice dichiara non provato il diritto della cessionaria, ad intimare al debitore il pagamento di quanto riportato nell’atto di precetto, per l’effetto dichiarando lo stesso privo di qualsivoglia valore ed effetto. Infatti, se è vero che l’art. 58 TUB prevede che ai fini della comunicazione della cessione di crediti bancari in blocco sia sufficiente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, deve convenirsi che sarebbe stato onere della opposta, a fronte dell’opposizione, produrre in giudizio l’asserito contratto di cessione dei crediti in blocco, così consentendo di verificare che lo stesso ricomprendeva anche quelli poi azionati con atto di precetto la convenuta, come detto rimasta contumace, non ha assolto tale onere e la circostanza è sufficiente per dichiarare il difetto di legittimazione.

Sentenza Tribunale di Aosta n. 96/2022