Sentenza n. 297/2022 Corte D’Appello di Torino: La lettera, contenente la comunicazione dell’avvenuta cessione, che venga inviata al debitore ceduto dal cessionario è scarsamente probante della cessione stessa, tanto più se neppure ricevuta dal debitore
Sentenza n. 297/2022 Corte D’Appello di Torino
La C.A. di Torino ha rigettato l’appello proposto dalla Banca Cessionaria avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di Appello di Torino nella decisione afferma che: la lettera, contenente la comunicazione dell’avvenuta cessione, che venga inviata al debitore ceduto dal cessionario è scarsamente probante della cessione stessa, tanto più se neppure ricevuta dal debitore. E ciò senza contare che non è stata prodotto alcun avviso di ricevimento, che comprovi che tale lettera sia stata a suo tempo effettivamente spedita. Non è dimostrato che la successiva cessione ricomprenda la posizione del debitore. In definitiva, la Corte d’appello conferma la decisione del Giudice di prime cure, fissando una serie di importanti principi: a. se il contratto di cessione dei crediti, è zeppo di omissis, e non menziona la posizione per cui vi è causa non è sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario; b. la comunicazione dell’avvenuta cessione effettuata dal cessionario al debitore ceduto non prova la cessione stessa inoltre se tardivamente prodotta (in appello) è inutilizzabile ai fini della decisione; in ogni caso non prova che, a suo tempo, sia stata effettivamente inviata; d .se la cessione risulta da un foglio aggiunto, composto da una riga soltanto, esso non è necessariamente probante che il finanziamento sia stato oggetto di cessione.