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SCISSIONE SOCIETARIA – AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E FALLIMENTARE – COMPETENZA GIURISDIZIONALE

In materia di scissione societaria, l’azione revocatoria ordinaria diretta alla declaratoria di inopponibilità dell’atto di scissione ai sensi dell’art. 2901 c.c. è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Invece, l’azione revocatoria fallimentare ex art. 66 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) è di competenza esclusiva del tribunale fallimentare, con prevalenza su quella delle sezioni specializzate in materia di impresa.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 5089 del 27 febbraio 2025)

Nota di Commento

1. Premessa: Il contesto giuridico e l’oggetto della pronuncia

La sentenza n. 5089/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto un contrasto interpretativo in tema di competenza giurisdizionale per le azioni revocatorie relative ad atti di scissione societaria. La questione verteva su quale fosse il giudice competente a decidere:

Sezione specializzata in materia di impresa, in caso di azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.).

Tribunale fallimentare, per l’azione revocatoria fallimentare (art. 66 L.F.).

Questa distinzione è di fondamentale importanza per le imprese, poiché determina non solo il foro competente, ma anche il regime giuridico applicabile e le strategie processuali da adottare.

2. Principi di Diritto Enunciati

Le Sezioni Unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto:

Principio di competenza funzionale prevalente del tribunale fallimentare: In presenza di un’azione revocatoria fallimentare ex art. 66 L.F., la competenza esclusiva è del tribunale fallimentare, prevalendo su quella della sezione specializzata d’impresa.

Principio di specializzazione della sezione d’impresa per le revocatorie ordinarie: Quando l’azione revocatoria è ordinaria, ossia diretta a far dichiarare l’inefficacia dell’atto di scissione ex art. 2901 c.c., la competenza spetta alla sezione specializzata d’impresa, data la natura societaria dell’operazione contestata.

Distinzione tra tutela concorsuale e tutela ordinaria del credito: La Corte ha chiarito che le due azioni revocatorie non sono intercambiabili, ma rispondono a esigenze diverse:

L’azione fallimentare è uno strumento a tutela della massa dei creditori nel contesto della procedura concorsuale.

L’azione ordinaria è volta alla tutela del singolo creditore, con effetti limitati al rapporto bilaterale con il debitore.

Principio di concentrazione delle tutele fallimentari: L’efficienza e l’economicità della procedura fallimentare richiedono che tutte le azioni volte alla ricostituzione del patrimonio del fallito siano attratte dalla competenza del tribunale fallimentare.

3. Implicazioni per le Imprese

La pronuncia ha importanti conseguenze pratiche per le imprese, specialmente quelle coinvolte in operazioni straordinarie quali scissioni, fusioni o trasferimenti di asset:

Strategie di difesa nelle revocatorie: Le imprese che subiscono un’azione revocatoria devono innanzitutto verificare la natura dell’azione proposta per individuare correttamente il foro competente.

Tutela preventiva: È fondamentale, in fase di pianificazione della scissione, valutare il rischio di impugnazioni e predisporre adeguate difese documentali e contrattuali.

Effetti sul credito e sui contratti in essere: In caso di procedura concorsuale, i creditori dovranno agire tramite il curatore fallimentare, mentre in via ordinaria potranno promuovere direttamente l’azione presso la sezione d’impresa.

Compliance normativa: Le imprese devono adeguare le proprie procedure di governance per minimizzare i rischi di revocatoria, adottando misure di trasparenza e documentazione degli atti societari.

4. Riflessioni e Possibili Criticità

Conflitto di competenze: La distinzione netta operata dalle Sezioni Unite risolve il problema della duplicazione dei giudizi, ma potrebbe creare incertezze applicative quando l’azione revocatoria ordinaria viene proposta parallelamente a una procedura concorsuale.

Rischio di abusi processuali: La scelta del tipo di azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) potrebbe essere strumentalizzata per scegliere il foro più favorevole, aumentando il contenzioso pretestuoso.

 

La sentenza Cassazione civile, Sezioni_Unite, n.5089 del 27 febbraio (link alla sentenza) delle  rappresenta un punto fermo in tema di competenza giurisdizionale per le azioni revocatorie legate a operazioni societarie straordinarie. Stabilisce con chiarezza la linea di demarcazione tra la competenza del tribunale fallimentare e quella della sezione specializzata d’impresa, garantendo maggiore certezza del diritto e uniformità nelle decisioni giurisprudenziali.