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Rimedi per evitare la segnalazione in Centrale Rischi

Per poter accedere ad un finanziamento oppure ottenere una linea di credito la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia (CR) rappresenta per ogni debitore il principale ostacolo da superare.

 

La Centrale Rischi è un sistema informativo dei rischi creditizi gestito da Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni sui rapporti di credito e di garanzia della clientela con le banche e le società finanziarie, cc. dd. posizioni di rischio.

Tale sistema è stato istituito dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16 maggio 1962, e trova la sua disciplina principale all’interno del Testo Unico Bancario (T.U.B.), nonché in ulteriori fonti secondarie e comunitarie, da ultimo il regolamento delegato 171/2018/CE del 19 ottobre 2017.

Il sistema della Centrale Rischi si fonda sullo scambio periodico di informazioni creditizie della clientela tra intermediari e Banca d’Italia, i primi comunicano ogni mese i crediti pari o superiori a 30.000 Euro e quelli c.d. in sofferenza di qualsiasi importo, Non Performing Loans (NPL) o crediti deteriorati, mentre Bankitalia risponde con un’informativa, c.d. flusso di ritorno personalizzato, relativa alla posizione globale di rischio dei clienti segnalati, dei cointestatari e dei soggetti a loro legati da rapporti di garanzia e corresponsabilità.

Obbiettivo di tutto ciò è valutare il merito creditizio della clientela, innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari, rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio, favorire l’accesso al credito e contenere il sovra-indebitamento.

Il perseguimento di tali finalità non può tuttavia prescindere dalla considerazione degli effetti negativi che possono aversi sui soggetti segnalati in CR, infatti chi viene segnalato per situazioni debitorie non sanate passerà dalla semplice difficoltà nell’ottenere crediti da banche ed intermediari, alla totale negazione di ulteriore credito in situazioni più gravi di sofferenza e insolvenza.

A partire dal 1° Gennaio 2021 un cliente viene considerato in stato di default se presenta un arretrato per oltre 90 giorni consecutivi il cui importo risulti, superiore ai 100 Euro e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca per privati e piccole medie imprese, e superiore ai 500 euro e superiore all’1% sempre del totale delle esposizioni verso la Banca per le imprese. Non è poi più consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito ancora disponibili non utilizzate dallo stesso debitore.

Quindi decorso il termine di 90 giorni decorrente dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati, anche solo parzialmente, corrisposti, scatterà la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, il debitore entra in stato di default diventando in automatico un cattivo pagatore, non potendo accedere ad alcuna linea di credito presso nessun istituto, e la banca potrà avviare azioni di tutela dei propri crediti.

Per uscire dal default dovranno trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Una volta regolarizzato l’arretrato e trascorsi almeno tre mesi senza che si siano verificati ulteriori eventi pregiudizievoli decadrà la segnalazione di inadempienza. (Per maggiori info: https://www.glistatigenerali.com/banche/rischio-default-per-imprese-nuovi-paletti-dal-1-gennaio-2021/ )

Pertanto, in caso di una possibile difficoltà momentanea per evitare gravi segnalazioni in Centrale Rischi è sicuramente utile monitorarla periodicamente, però questo approccio non risulta sufficiente ad evitare ex ante segnalazioni, in quanto per fare ciò è necessario giocare d’anticipo considerato anche il fatto che la CR riporta sempre dati vecchi di circa 2 mesi.

Di seguito si riportano alcune semplici regole comportamentali da seguire atte a tale scopo:

  • Evitare insolvenze, ossia sconfini continuati per più di 90 giorni, questo limite temporale rappresenta il limite attuale che discrimina un “semplice” grave ritardo da un Past due, termine tecnico che indica il default del soggetto affidato, si tenga presente che tecnicamente il rating delle azienda presso le banche affidanti può crollare anche di un livello al mese per ogni mese in cui c’è il Past due;
  • La continuità rappresenta un elemento essenziale del cambiamento dello stato del rapporto, quindi nel caso in cui si abbiano più crediti da pagare e manchi la liquidità necessaria per interrompere la continuità entro i 90 giorni è utile far girare l’insoluto/sconfino su varie banche e linee e non farlo stagnare su di una sola, inoltre al momento del saldo dell’arretrato, questo deve essere imputato alla rata più vecchia e non all’ultima;
  • Se non si può evitare di sconfinare o andare in insoluto, è sempre meglio farlo su linee a revoca piuttosto che su di un mutuo/leasing/finanziamento, e ciò in quanto i fidi di cassa a revoca hanno un margine di tolleranza degli sconfini maggiore e non penalizzano quanto l’essere inadempienti su una linea a scadenza con un piano di rientro programmato;
  • Se possibile, cercare di alternare gli inadempimenti periodicamente da banca a banca, magari privilegiandone una o due, questo soprattutto per proteggere il vostro andamentale e storico interno;
  • In presenza di sconfini continuativi ma tollerati dall’Istituto cercare di ridiscutere gli affidamenti puntando ad un aumento pari alla media degli sconfini dell’ultimo anno;
  • Se si portano effetti in banca per delle anticipazioni cercare di distribuirli su più istituti e di collocarli nella banca che parallelamente concede anche linee a revoca proporzionate. Nel caso in cui gli effetti vanno impagati si riversano sul c/c e se non abbiamo affidamenti è uno sconfino garantito;
  • Se non si è riusciti ad evitare l’insolvenza o sconfinamenti per lungo tempo e in maniera continuata rileva la proposizione di un piano di rientro che sia passibile da farsi segnalare solo come “cattivo pagatore” piuttosto che come “soggetto in sofferenza”;
  • È sempre da tener presente che la posizione di sofferenza anche dopo la sua risoluzione rimane aperta nella Centrale Rischi per i successivi 24/36 mesi ( in base al numero di rate rimaste impagate), inoltre se entro tale termine risultano segnalazioni errate devono essere fatte rettificare;
  • Le banche rispondono a determinati principi di condotta che devono rispettare ed il compito di Banca d’Italia è di farli rispettare da tutti. Pertanto se si conoscono nel dettaglio le discriminanti passibili di generare conseguenze per la banca, e in base ad esse di agisce, alla banca creiamo meno problemi, non costringendola a fare determinate segnalazioni e ad adottare determinate risoluzioni.

 

Infine è da segnalare la possibilità per il cliente di ottenere giudizialmente il risarcimento dei danni, anche morali, che potrebbe aver subito a causa di segnalazioni errate o illegittime, questo rappresenta oggetto principale del contenzioso tra banche e clienti relativo al funzionamento della Centrale Rischi. Su questo punto: https://www.avvocatomandico.it/quando-il-credito-non-e-legittimo-intermediario-finanziario-rinuncia/

Sei stato segnalato ingiustamente in centrale rischi? Contatta lo studio Mandico&Partners per utili consigli : tel 0817281404 – cell. 3398902342 email: avvocatomandico@libero.it

Di P. Avv. Nicola Numeroso

**Per la Cassazione, ordinanza n. 3130 depositata oggi, può scattare il risarcimento del danno se, al momento, il rifiuto di onorare il debito dovuto era sorretto da un fumus di fondatezza

Più tutele per i consumatori per le segnalazioni alla “Centrale rischi” da parte degli intermediari finanziari. Per la Cassazione, ordinanza n. 3130 depositata oggi, infatti, il giudice chiamato a valutare la legittimità dell’alert a Bankitalia non può limitarsi a prendere atto che il debito era effettivamente dovuto, ma deve stabilire con valutazione ex ante, dal punto di vista oggettivo, “se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza”. Mentre, dal punto di vista soggettivo, “se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato”.

La Terza Sezione civile ha così (parzialmente) accolto, con rinvio, il ricorso dei debitori che ritenendo gli interessi e gli onorari richiesti da Intesa San Paolo illegittimi, si erano rifiutati di estinguere il residuo del mutuo per il quale avevano ricevuto un atto di precetto per 59mila euro. Secondo i ricorrenti non bastava il mero rifiuto ad adempiere del debitore perché la banca sia autorizzata ad inviare una segnalazione di sofferenza.

La segnalazione alla Centrale dei Rischi, spiega la Suprema corte, “deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto”. “Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle”. Quanto poi al risarcimento del danno da illegittima segnalazione, trattandosi di illecito aquiliano, “spetterà all’attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno”.

La Corte di appello di Trento dovrà dunque riesaminare la domanda di risarcimento del danno valutando la sussistenza dei requisiti di buona fede ed incolpevolezza dei debitori, applicando il seguente principio di diritto: “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione dei cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi”.

** Da NT Sole24Ore