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Ricorso per Cassazione-piano del consumatore – sospensione della procedura esecutiva

È ammissibile il ricorso in Cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto dal creditore nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 3 del 2012, come integrata dalla l. n. 221 del 2012, in quanto il provvedimento che lo definisce ha carattere contenzioso ed è idoneo ad incidere su diritti soggettivi.

Commento
Con il decreto del 28 marzo 2023, il Tribunale di Nola si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 3 del 2012, come integrata dalla l. n. 221 del 2012. In particolare, il giudice di merito si è trovato a dover decidere se il provvedimento emesso dal Collegio in sede di reclamo debba essere definitivo o meno per la prosecuzione della procedura esecutiva sospesa ex art. 623 c.p.c. In altre parole, la questione riguarda la possibilità di riassumere la procedura esecutiva immediatamente dopo l’accoglimento del reclamo da parte del Collegio, nonostante non sia ancora intervenuta la definitività del provvedimento emesso.

In questo contesto, il giudice di merito ha aderito al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo il quale è ammissibile il ricorso in cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell’idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi (cfr. Cassazione Civile n. 10095 del 10.04.2019; confermata da Cassazione Civile n.17837 del 3.07.2019).

Inoltre, il giudice di merito ha ritenuto che, ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva sospesa ex art. 623 c.p.c., occorra che il provvedimento di accoglimento del reclamo diventi definitivo, poiché solo alla definitività dello stesso potrà ritenersi caducato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva assunto dal G.D. Nel caso di specie, la debitrice esecutata ha proposto ricorso in cassazione avverso lo stesso provvedimento, per cui la procedura esecutiva non può essere riassunta.

La questione dell’ammissibilità del ricorso in cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo è di particolare importanza, in quanto inerente la possibilità per le parti di far valere i propri diritti soggettivi in sede di procedura esecutiva. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il provvedimento che definisce il reclamo è idoneo ad incidere su diritti soggettivi, pertanto deve essere possibile impugnarlo in cassazione per far valere eventuali vizi di illegittimità o di motivazione.

La definitività del provvedimento è quindi un elemento fondamentale per la ripresa della procedura esecutiva sospesa, in quanto solo a seguito della sua acquisizione diventa possibile dare nuovo impulso all’esecuzione forzata

 

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