, ,

Revocato decreto ingiuntivo con condanna della Banca Cessionaria per non aver provato l’inclusione del singolo credito tra quelli ceduti

Revocato decreto ingiuntivo con condanna della Banca Cessionaria per non aver provato l’inclusione del singolo credito tra quelli ceduti

 Tribunale di Napoli Nord sentenza del 08/06/2022.

Nel caso di specie, veniva rilevato d’ufficio dal Giudice il difetto di legittimazione attiva della opposta e il rilievo veniva ribadito dalla parte nelle proprie memorie.

“La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione ad agire della cui prova è onerato il cessionario. La questione, tra l’altro, è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, contemplate e regolate dall’art. 58 T.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese.

Nonostante le peculiarità dell’operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l’originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l’adesione eventualmente manifestata da parte del terzo ceduto.

È chiaro allora come, in applicazione dei principi generali, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all’atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto (cfr. Tribunale Lecce, 19/2/2021). La pubblicazione ai sensi dell’art. 58 T.u.b. svolge così la più limitata funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell’art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma 4 T.u.b.).

Dall’avviso in Gazzetta Ufficiale, invece, non è possibile evincere con certezza la conclusione e il contenuto della convenzione tra le parti. L’adozione di modalità pubblicitarie unitarie e standardizzate suggeriscono sovente una individuazione dei crediti mediante criteri ampi ed elastici, anche per le esigenze di riservatezza connesse a tali forme di pubblicità, che non consentono di accertare l’inclusione del singolo credito tra quelli ceduti. Emerge allora con ogni evidenza la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell’acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui.”

SENTENZA 8 GIUGNO 2022