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REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO E NULLITA’ DELLA FIDEIUSSIONE CONFORME ALLO SCHEMA ABI

REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO E NULLITA’ DELLA FIDEIUSSIONE CONFORME ALLO SCHEMA ABI

Tribunale di Vicenza,  sentenza n. 1906/2022 pubblicata il 09/11/2022

Il caso:

A seguito di un’operazione di cartolarizzazione di crediti bancari, la società cessionaria del credito otteneva un decreto ingiuntivo con cui veniva intimato il pagamento di euro 200.000,00 a più fideiussori che si erano costituiti garanti del rapporto bancario.

Avverso tale decreto ingiuntivo i fideiussori proponevano opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo impugnato stante la nullità parziale delle fideiussioni prestate e la decadenza, a sensi dell’art. 1957 c.c.,  del diritto del cessionario ad agire nei loro confronti.

Il Tribunale di Vicenza ha accolto l’opposizione proposta dai fideiussori e ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo, condannando, per l’effetto, l’istituto cessionario al pagamento delle spese di lite.

I principi:

In via preliminare il Tribunale di Vicenza ha chiarito che, in caso di operazioni di cartolarizzazione e di cessioni di crediti in blocco, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al creditore originario, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito.

Il Tribunale di merito, inoltre, ha continuato richiamando il provvedimento n. 55 del 2005 con cui la Banca di Italia ha dichiarato l’illiceità degli artt. 2,6 e 8 del modello di fideiussione ABI – 2003 poiché contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a) l. 287/1990  che vieta intese distorsive della concorrenza . L’anticoncorrenzialità è stata ravvisata nell’attitudine delle clausole in questione a far gravare, sul fideiussore, le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.

Ciò posto, la nullità delle clausole illecite contenute nella fideiussione a monte determina la conseguente nullità parziale delle fideiussioni a valle che riproducono il contenuto dello schema dichiarato illecito dalla Banca di Italia.

Ai sensi dell’art. 1419 c.c. la nullità delle clausole illecite non comporta la nullità dell’intero contratto di fideiussione, bensì le clausole inficiate da nullità devono ritenersi espunte e non apposte al contratto. Nel novero delle clausole dichiarate nulle rientra quella derogatoria dell’art. 1957 c.c. che impone al creditore di agire, a pena di decadenza della garanzia, nei confronti del debitorie entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.

La nullità ex art. 1419 c.c. della clausola statuente la deroga al regime di decadenza ex art. 1957 c.c. comporta la riapplicazione del termine di decadenza semestrale che torna operante. Nel caso in cui la banca creditrice agisca nei confronti del debitore oltre il termine di sei mesi incorre nella decadenza del diritto di escutere la garanzia e quindi i fideiussori si intendono liberati dall’obbligazione di garanzia.

Nel caso concreto, il Tribunale di  Vicenza ha dichiarato la nullità della clausola che derogava il termine di decadenza  contemplato dall’art. 1957 c.c. e, stante l’intervenuta decadenza del creditore, ha dichiarato liberati i fideiussori e ha, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.

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Avv. Monica Mandico Avv. Francesco Scarpato