REVOCA DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
CONTRATTI BANCARI-REVOCA DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La sentenza in oggetto, la n. 3889/2022 del Trib. di Napoli Nord, affronta la questione circa il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nei giudizi relativi ai contratti bancari. Il Tribunale di Napoli Nord, uniformandosi al principio di diritto espresso dalle Sez. Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19596/2020, ha così statuito: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lg. n. 28/2010 i cui giudizi siano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Quindi, nel nostro caso di specie, l’onere di promuovere la procedura di mediazione era posto a carico della parte opposta, cioè del creditore procedente, il quale però non ha rispettato tale vincolo di procedibilità dell’azione giudiziaria e, quindi, il decreto ingiuntivo è stato revocato.