,

Quando la titolarità del credito resta inefficace: Un successo per l’Opponente difeso dallo Studio Mandico

In caso di contestazione della titolarità del credito da parte del convenuto, la cessione in blocco di crediti ai sensi dell’art. 58 TUB non basta a provare l’inclusione del credito in causa tra quelli ceduti. È necessario fornire prova documentale specifica che attesti la legittimazione attiva dell’attore, pena l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

Questa pronuncia del Giudice di Pace di Napoli rappresenta un rilevante precedente in materia di cessione di crediti, riaffermando la necessità di rigore probatorio per chi intende agire in giudizio come cessionario di un credito. Il caso in esame vede AK Nordic AB soccombere, non avendo dimostrato l’inclusione del credito in questione tra quelli oggetto di cessione. La sentenza richiama principi consolidati della Cassazione (S.U. n. 2951/2016 e ord. n. 24798/2020), sottolineando come il comportamento processuale del convenuto e la mancanza di prova documentale specifica possano portare alla revoca del decreto ingiuntivo.

Questo caso evidenzia l’importanza per le società creditrici di preparare in modo ineccepibile la documentazione probatoria per superare eventuali eccezioni relative alla titolarità attiva, garantendo così una protezione effettiva per i debitori.

________________________________________
PER INFO: TEL 0817281404 – CELL 3398902342

LEGGI LA SENTENZA