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USURA – IURA NOVIT CURIA: LA CASSAZIONE FA CHIAREZZA SUI DECRETI MINISTERIALI

Per contestare l’applicazione degli interessi usurari, non è necessario produrre, anche,  i decreti ministeriali”

Studio Legale Mandico&Partners, segnala una sentenza destinata a fare storia nel contenzioso bancario.

La Cassazione  Numero 8883 del 13/05/2020, si è pronunciata su una tematica, come noto, assai diffusa e dibattuta tra gli addetti ai lavori del contenzioso bancario: La produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia antiusura.

Tale sentenza cambia decisamente il precedente orientamento avuto dalla stessa Corte nel 2019 con l’ordinanza n. 2543, nella quale aveva statuito che i decreti ministeriali, in quanto atti amministrativi, non sono soggetti al principio Iura novit curia, dunque la parte che intende contestare la natura usuraria di un contratto è tenuta, oltre a dimostrare il superamento della soglia , anche a depositare copia in giudizio dei D.M., in quanto essenziali per individuare il tasso soglia usura.

Quindi, a distanza di un anno dalla precedente ordinanza, la Suprema Corte ritorna sull’argomento, ma stavolta con una esposizione molto lineare e chiarificatrice sul punto.

Non deve  considerarsi necessario (sulla base del principio di allegazione) che la parte supporti la deduzione della nullità per usura, con la produzione dei D.M. che nel tempo hanno fissato i tassi soglia.

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente deduceva: ” la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. per omesso esame officioso dei D.M. con cui sono stati fissati i tassi soglia, ai fini della valutazione dell’applicazione di interessi usurari, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’onere di produzione dei decreti ministeriali determinativi dei tassi soglia dovesse essere assolto dalla parte attrice, nonostante nella CT di parte attrice fossero stati indicati in quali termini si era verificato il superamento del tasso soglia nell’applicare gli interessi debitori. La Corte di merito  avrebbe dovuto considerare, invece, che i D.M. , in quanto integrativi degli artt. 614 cod. pen e 1815 cod. civ., come novellati dall’art. 1 e dall’art. 4 della I. 108/96, in applicazione dell’art. 2 della medesima legge, hanno valore di norma giuridica”.

La Corte, ritenendo il suddetto motivo fondato, evidenziava quanto segue:  “La Corte di merito, nel rigettare il motivo di impugnazione, ha ritenuto che l’onere processuale della produzione di atti contenenti una normativa secondaria incombe sulla parte deducente, in quanto tali dati non rientrano nella scienza comune, e ciò in base a una giurisprudenza che assegna ai decreti ministeriali la natura di atti amministrativi, per i quali ha ritenuto di far valere il principio dispositivo, e non il principio iura novit curia…  Allo scopo, non deve tuttavia considerarsi necessario, sulla base del principio di allegazione, che la parte supporti la deduzione di nullità producendo i D.M. che nel tempo hanno fissato i tassi soglia, solo sull’assunto che detti atti, nella  gerarchia delle fonti del diritto, non costituiscono provvedimenti aventi forza di legge, avendo essi natura di  provvedimento amministrativo a’ sensi della I.400/1988 che il giudice, pertanto, non è tenuto a conoscere in via autonoma. Il principio affermato in tale materia, in più occasioni, non si spinge però ad assumere che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non autorizzi il Giudice ad acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalla parte deducente la nullità degli interessi applicati. Conformemente a quanto ritenuto  dalla giurisprudenza di questa Corte, in più occasioni, con riguardo al giudizio di  merito, il Giudice di merito ha un potere-dovere di acquisizione in materia (v.  Cass. 4372/02, Cass. 10561/01; Cass. 2563/09, 12561/02; Cass. 29 agosto

2006, n. 18861; Cass. 2563/09; Sez. 2, Sentenza n. 14446 del 2010; Cass. Sez. L., Sentenza n. 15065 del 02/07/2014 per la materia giuslavoristica; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19360 del 20/07/2018, per quanto riguarda i regolamenti comunali in materia edilizia).

Nella parte conclusiva la Corte di legittimità, specifica, in modo incontrovertibile, il motivo delle diverse e precedenti interpretazioni date sullo stesso argomento:  ” nei casi sopra citati la Corte di legittimità si è limitata ad  affermare che la nuova produzione di normativa secondaria sia inammissibile, e  non superabile con il principio íura novit curia, unicamente in relazione al  giudizio di legittimità, ove è precluso un ingresso di documentazione non  prodotta nei precedenti gradi di giudizio.). Pertanto in sede di giudizio di  legittimità non sarebbe scrutinabile, in mancanza di pregressa idonea allegazione nella fase di merito, una nullità di tal tipo, posto che i decreti ministeriali in questione fungono da parametri di riferimento necessari per la valutazione della fattispecie, che deve essere osservata e ricostruita dal giudice del merito, e non dal giudice di legittimità.”

Pertanto, auspicando che i giudici di merito si adeguino al principio evidenziato dalla Suprema Corte, spetterà agli operatori del diritto più attenti utilizzare questa importante sentenza al fine di prevenire ulteriori errate interpretazioni.

 

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