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Procedure di sovraindebitamento: applicazione del beneficio del gratuito patrocinio.

Provvedimento di apertura di Liquidazione – riconoscimento in prededuzione dei compensi per la difesa tecnica, da calcolare ex D.M. 55/2014.

Tribunale di Pavia – 01.03.2021 – r.g. 09/2021 – Ufficio Fallimenti – 1° sez. civ. – Giudice Francesco Rocca

Si segnala la rilevanza di tale statuizione in merito al riconoscimento, da parte del Tribunale di Pavia, dei compensi per l’attività di difesa tecnica espletata in una procedura di liquidazione del patrimonio, da calcolarsi in base al D.M. 55/2014 e da riconoscersi in prededuzione.

In realtà, stante il silenzio del legislatore del 2012, si sono sviluppati, sul tema, diversi orientamenti giurisprudenziali (“scelta” di nominare un legale secondo il  Tribunale di Pistoia 17.11.2014; obbligatorietà e necessità della difesa tecnica secondo il Tribunale di Massa 28.01.2016 e il Tribunale di Mantova 12.07.2018; non necessità in base alla pronuncia del Tribunale Torino, 07 Dicembre 2019. Est. Cecilia Marino) che hanno determinato, sino ad oggi, l’impossibilità di poter beneficiare di un univoco orientamento e comportando, di conseguenza, l’inoperatività, alle procedure di sovraindebitamento, del beneficio del gratuito patrocinio.

Invece, con il provvedimento di apertura della liquidazione in parola, il Tribunale stabilisce che l’OCC, nella predisposizione del programma di liquidazione, dovrà calcolare i compensi dovuti all’avvocato del debitore conformemente al Protocollo sottoscritto dalla medesima sezione del Tribunale. Ivi i Magistrati hanno concordato: la prededuzione dei compensi del difensore e l’utilizzo, per il relativo calcolo, dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014 applicando l’ipotesi del ricorso per la dichiarazione di fallimento e computando, quale valore del procedimento, l’attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura.

Sulla scorta dell’orientamento dei giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Pavia, si auspica che anche gli altri Tribunali si attivino per concordare un Protocollo che individui un modus operandi comune, per assicurare, a tutti i cittadini della Repubblica, il medesimo trattamento, quello della difesa tecnica garantita dall’art. 24 Costituzione.

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