PROCEDURA ESECUTIVA SOSPESA – MUTUO IPOTECARIO PRESCRITTO: Il tribunale di Salerno si pronuncia in modo favorevole sulla prescrizione EX ART.2943 C.C.
Capita, a volte, che anche la più chiara delle eccezioni processuali possa difficilmente essere accolta, ma perseverando nelle proprie ragioni spesso si riesce a prevalere.
Nel caso che oggi vi raccontiamo parliamo di un mutuo ipotecario decennale del lontano 1993, mai interrotto nella prescrizione, e quindi chiaramente prescritto sin dal 2013.
Il dipartimento di diritto bancario dello Studio Legale Mandico&Partners, coordinato dall’Avv. Fabio Nobili e con la collaborazione esterna dell’Avv. Emmanuel Formisano, si opponeva ad una procedura esecutiva immobiliare attivata dall’Unicredit sulla base dell’anzidetto titolo esecutivo. La prima eccezione, tempestivamente sollevata dagli anzidetti difensori, riguardava proprio la prescrizione del diritto di agire da parte della Banca per un credito prescritto nel 2013 e mai regolarmente interrotto. Infatti il giudice dell’esecuzione poco accorto ma soprattutto indotto in errore dalle pretestuose e inconferenti difese avanzate dall’Istituto di credito, riteneva interruttive della prescrizione delle copie fotostatiche di diffide prive di un effettiva prova di ricezione delle stesse. Per l’effetto rigettava l’opposizione e indicava un termine per il prosieguo dell’esecuzione immobiliare.
Sorretti dalle proprie convinzioni i legali non si sono persi d’animo e hanno reiterato le ragioni della propria assistita proponendo un reclamo avverso la suddetta ordinanza, insistendo sulla prescrizione e sulle subordinate eccezioni. In questa sede, il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, ha affermato che: “Stante la natura unitaria del contratto di mutuo ai fini della prescrizione, il credito relativo si prescrive in dieci anni a norma dell’art. 2946 c.c. (per tutte Cass. n. 18951/2013; Sez. III, 29/1/99 n. 802; Sez.VI, 20/12/17 n. 30546) con decorrenza dalla scadenza dell’ultima rata non pagata, che, nel caso di specie, era quella del 15/3/03 . L’atto interruttivo da parte del creditore doveva perciò intervenire entro il 15/3 2013.E’ il caso di evidenziare che l’atto interruttivo della prescrizione di cui all’art 2943 c.4. segue la regola degli atti unilaterali recettizi di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. (Cass. Sez. VI-III, 23/5/18 n. 12658 ) per cui è indispensabile che il debitore ne abbia almeno conoscenza legale , pur se non
effettiva , nel senso che esso deve necessariamente pervenire nella sua sfera di conoscibilità (per tutte, Cass. Sez. I, 12/10/17 n. 24031 ).Nel caso di specie, sono state prodotte le copie di tre comunicazioni della banca indirizzate ai
mutuatari. La prima, asseritamente in data 8/11/12, ma in realtà priva di data,è una messa in mora dei debitori alla quale non è allegata alcuna raccomandata né alcun avviso di ricevimento che dia prova del fatto che essa sia mai stata spedita e che sia pervenuta nella sfera di conoscibilità dei debitori.”
Di conseguenza il collegio accogliendo le tesi, sostenute sin dalla prima difesa, ha revocato la precedente ordinanza e sospeso l’esecuzione.
Si auspica che gli Istituti più accorti verifichino, attraverso una sana due diligence delle proprie posizioni creditorie, i titoli esecutivi prima di agire nei confronti di soggetti che vedono le proprie case all’asta sulla base di contratti vecchissimi ed illegittimi. In mancanza, lo studio Mandico&Partners sarà lì a vigilare.
NECESSARIO COMBATTERE PER I PROPRI DIRITTI SEMPRE
Stay tuned.
Avv. Fabio Nobili
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