,

PRIMI ORIENTAMENTI INNOVATIVI IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE

Il Tribunale di Roma con Sent. n.5352/2023 -Giudice Dott. Scolaro Fernando – pubbl. il 03/04/23 nel procedimento  R.G. n. 51935/2021  ha accolto un’opposizione a precetto alla luce della recente giurisprudenza delle Corte di Giustizia Europea e delle Sezioni Unite Sent. n. 9479/2023

Il Tribunale di Roma si è pronunciato per l’accoglimento all’opposizione a precetto formulata nell’ambito del procedimento RG n. 9479/2023.

Il giudice adito, in riferimento al caso in esame, ha stabilito che il decreto ingiuntivo non opposto è stato emesso in danno di un fideiussore consumatore e non contiene una motivazione esplicita sulla valutazione dell’abusività o della vessatorietà delle clausole della fideiussione rilasciata. Inoltre, le clausole della fideiussione in questione coincidono sostanzialmente con quelle dello schema contrattuale predisposto dall’ABI nel 2002 per la fideiussione omnibus, oggetto di inibitoria da parte del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia. Tuttavia, la fideiussione in questione è stata sottoscritta nel 2004, prima del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.

Questa decisione del Tribunale di Roma rappresenta un importante passo in materia di tutela del consumatore, grazie ad una fedele adesione alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea che ha osservato come: “L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa 􀰆 per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.

La fondatrice dello Studio Legale Mandico, l’Avv. Monica Mandico, ha seguito con molto interesse le implicazioni di queste evoluzioni giurisprudenziali e da sempre è impegnata nella tutela dei consumatori e nella lotta contro il sovraindebitamento. Anche l’associazione studentesca no-profit “Legal Connect” condivide l’obiettivo di tutelare i consumatori e ha promosso un webinar per discutere di questi nuovi orientamenti. Di seguito sono fornite tutte le informazioni necessarie per partecipare all’evento. Questa iniziativa è un chiaro segnale dell’importanza della collaborazione tra professionisti del diritto e organizzazioni no-profit per promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti dei consumatori e la loro tutela.

WEBINAR DEL 15.6.23 

“La tutela del consumatore: i nuovi confini con la sentenza della Cass. Sezioni Unite n. 9479 del 6.4.23”

La recentissima pronuncia delle Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023 è intervenuta, in tema di #abusività delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore (sul tema si erano già espresse quattro sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del maggio del 2022 -con particolare riferimento alla decisione C-831/19, Banco di Desio e della Brianza-).

La Corte, nel pronunciarsi, ha enunciato alcuni importanti principi in tema di necessaria rilevabilità ex officio dell’eventuale abusività di clausole contenute nei contratti a monte di decreti ingiuntivi non opposti e azionati come titolo esecutivo, ed ha, indicato gli step da seguire tanto nella fase monitoria, quanto in quella dell’esecuzione, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva del consumatore, che risulti conforme al diritto eurounitario.

La sentenza è di rilievo fondamentale non solo perché tocca i giudizi del monitorio, della cognizione e del processo esecutivo, ma anche per gli effetti che avra’ sulle procedure esecutive pendenti, stante retroattività delle sentenze delle CGUE.

PER ISCRIVERTI COMPILA IL MODULO DI ADESIONE E INVIALO A: legalconnect@libero.it

Oppure per contatti telefonici: 0817281404 cell 3398902342

L’EVENTO ORGANIZZATO DA

LEGAL CONNECT LAB E DA MANDICO&PARTNERS, E’ IN FASE DI ACCREDITAMENTO AL CNF

CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO DELLA  SENTENZA