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Pillole da vacanza. Ritardo e cancellazione di un volo: Rimborsi e risarcimenti.

Non tutti sanno che, ci sono tutele che valgono per i viaggiatori, in caso di ritardi o cancellazioni dei voli.

Il ritardo prolungato del volo si verifica quando la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.

La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo (Reg. 261/2004, art. 6).
Le tutele si applicano:
– ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
Non si applicano:
– ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie.
In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme
che regolano il contratto di trasporto.
Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:
– possiede un biglietto aereo;
– ha una prenotazione confermata;
-si presenta al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.
Le tutele sono previste anche nel caso in cui la compagnia aerea o l’operatore turistico trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
Non ne ha diritto il passeggero:
– che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico;
– cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.
Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.
Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore.
Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.
Il diritto all’assistenza comporta:
– pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
– due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.
In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo.

In alcuni casi di ritardo prolungato del volo si ha diritto anche alla compensazione economica.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta sezione) del 19 novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo del volo, è stato stabilito, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo pubblicato.

Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio avverse condizioni meteorologiche, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e scioperi (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Regolamento 261/2004).

Per i voli in coincidenza, solo nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte operate dallo stesso vettore aereo e perda un volo in coincidenza diretta a causa del ritardo del volo precedente, la compagnia aerea deve fornire:
– assistenza;
– la scelta tra un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
-il rimborso del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea, può richiedere alla compagnia il risarcimento fino ad un massimo di 4.150 Diritti Speciali di Prelievo (DSP) pari a circa 5100€.

Il risarcimento non è dovuto se, la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo, oppure che era impossibile adottarle.
Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.