, ,

Pillole da vacanza: i furti in albergo, responsabilità e precauzioni

Un viaggio, motivo di relax e piacere, può trasformarsi in un incubo. Immaginate di ritornare in camera e di non trovare più il portafoglio, i documenti, i gioielli o la macchina fotografica.

La disciplina del deposito in albergo prevede una responsabilità illimitata dell’albergatore per le cose che gli sono state consegnate in custodia dal cliente (art. 1784 c.c.) e una responsabilità limitata entro un limite massimo pari all’equivalente di cento volte il prezzo giornaliero di locazione dell’alloggio per le cose che il cliente abbia semplicemente portato con sé (art. 1783 c.c.).

Il “contratto di albergo” viene considerato, dalla Cassazione, come un contratto con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni molteplici, tra le quali anche il deposito delle cose.

Nel caso di furto, il legislatore ha individuato una responsabilità dell’albergatore, distinguendo la sottrazione delle cose portate in albergo, dalla sottrazione di cose consegnate all’albergatore.

Il cliente che si veda sottratto i propri beni nell’albergo ha diritto di ottenere il risarcimento del danno.

Responsabilità per cose portate nella struttura ricettiva

In questo caso, l’art. 1783 del codice civile stabilisce che la responsabilità dell’albergatore è limitata al valore della cosa sottratta sino all’equivalente di cento volte il prezzo della locazione dell’alloggio per la giornata.

Ad esempio: prezzo della locazione dell’alloggio 100€, limite massimo di risarcimento = 100×100= 10000€.

Continua a leggere su: GLI STATI GENERALI