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Pignoramento illegittimo? Se l’Agenzia non risponde entro 220 giorni, il debito si annulla: ecco come difenderti

A cura dell’Avv. Monica Mandico – Diritto Tributario e della Riscossione

 

Hai ricevuto un atto di pignoramento, un fermo amministrativo sull’auto o un’ipoteca sulla casa da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sei convinto di non dover nulla – o di aver già pagato? Oppure il credito preteso è prescritto da anni?

 

Esiste uno strumento legale potentissimo, spesso sconosciuto ai contribuenti, che può bloccare tutto immediatamente e – se l’Amministrazione non risponde – annullare il debito di diritto, senza nemmeno dover fare ricorso al tribunale.

 

Si chiama sospensione legale della riscossione, ed è prevista dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), art. 1 commi 537-540, oggi confluita nell’art. 120 del D.Lgs. 33/2025 (Testo Unico della Riscossione).

 

Come funziona: la regola dei 220 giorni

La procedura è semplice:

 

  1. Presenti un’istanza (Modello SL1) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, documentando il motivo per cui il debito non è dovuto.
  2. L’esecuzione si blocca immediatamente: pignoramenti, fermi e ipoteche vengono sospesi.
  3. L’Agenzia trasmette la pratica all’ente creditore (es. Agenzia delle Entrate) entro 10 giorni.
  4. L’ente creditore ha 220 giorni totali per rispondere.
  5. Se non risponde entro 220 giorni: il debito è annullato automaticamente per legge.

Proprio su questo principio si è pronunciato il Tribunale di Bari con la sentenza n. 808 del 2026: il giudice ha dichiarato illegittimo un pignoramento da 443.000 euro nei confronti di una società, perché l’ente creditore non aveva risposto entro il termine di 220 giorni, e parte delle somme era già stata pagata prima della formazione del ruolo.

 

Quando puoi presentare l’istanza: i motivi validi

Non puoi presentare l’istanza per qualsiasi motivo. La legge prevede ipotesi tassative:

 

✅ Il credito era già prescritto o decaduto prima che il ruolo diventasse esecutivo
✅ L’ente aveva già emesso uno sgravio
✅ Era già stata concessa una sospensione amministrativa
✅ Esiste una sentenza definitiva che ha annullato la pretesa (in un giudizio senza l’agente della riscossione)
✅ Hai già pagato prima della formazione del ruolo

 

⚠️ Attenzione: Non è un motivo valido la semplice decadenza dell’agente della riscossione per notifica tardiva della cartella (lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 4287/2026).

 

I limiti: quando l’annullamento automatico non scatta

La regola del silenzio-annullamento ha un’eccezione importante: non opera se il credito è ancora oggetto di un giudizio pendente (sospensione giudiziale o sentenza non definitiva). Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche con la sentenza n. 784/2023.

 

Perché è importante agire subito

Il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto è perentorio: se lo lasci scadere, perdi il diritto a usare questo strumento. Non aspettare.

 

 

 

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