Pignoramento illegittimo? Se l’Agenzia non risponde entro 220 giorni, il debito si annulla: ecco come difenderti
A cura dell’Avv. Monica Mandico – Diritto Tributario e della Riscossione
Hai ricevuto un atto di pignoramento, un fermo amministrativo sull’auto o un’ipoteca sulla casa da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sei convinto di non dover nulla – o di aver già pagato? Oppure il credito preteso è prescritto da anni?
Esiste uno strumento legale potentissimo, spesso sconosciuto ai contribuenti, che può bloccare tutto immediatamente e – se l’Amministrazione non risponde – annullare il debito di diritto, senza nemmeno dover fare ricorso al tribunale.
Si chiama sospensione legale della riscossione, ed è prevista dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), art. 1 commi 537-540, oggi confluita nell’art. 120 del D.Lgs. 33/2025 (Testo Unico della Riscossione).
Come funziona: la regola dei 220 giorni
La procedura è semplice:
- Presenti un’istanza (Modello SL1) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, documentando il motivo per cui il debito non è dovuto.
- L’esecuzione si blocca immediatamente: pignoramenti, fermi e ipoteche vengono sospesi.
- L’Agenzia trasmette la pratica all’ente creditore (es. Agenzia delle Entrate) entro 10 giorni.
- L’ente creditore ha 220 giorni totali per rispondere.
- Se non risponde entro 220 giorni: il debito è annullato automaticamente per legge.
Proprio su questo principio si è pronunciato il Tribunale di Bari con la sentenza n. 808 del 2026: il giudice ha dichiarato illegittimo un pignoramento da 443.000 euro nei confronti di una società, perché l’ente creditore non aveva risposto entro il termine di 220 giorni, e parte delle somme era già stata pagata prima della formazione del ruolo.
Quando puoi presentare l’istanza: i motivi validi
Non puoi presentare l’istanza per qualsiasi motivo. La legge prevede ipotesi tassative:
✅ Il credito era già prescritto o decaduto prima che il ruolo diventasse esecutivo
✅ L’ente aveva già emesso uno sgravio
✅ Era già stata concessa una sospensione amministrativa
✅ Esiste una sentenza definitiva che ha annullato la pretesa (in un giudizio senza l’agente della riscossione)
✅ Hai già pagato prima della formazione del ruolo
⚠️ Attenzione: Non è un motivo valido la semplice decadenza dell’agente della riscossione per notifica tardiva della cartella (lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 4287/2026).
I limiti: quando l’annullamento automatico non scatta
La regola del silenzio-annullamento ha un’eccezione importante: non opera se il credito è ancora oggetto di un giudizio pendente (sospensione giudiziale o sentenza non definitiva). Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche con la sentenza n. 784/2023.
Perché è importante agire subito
Il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto è perentorio: se lo lasci scadere, perdi il diritto a usare questo strumento. Non aspettare.
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