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Pegno mobiliare non possessorio: pubblicato il decreto attuativo

📌10 agosto 2021, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190, pubblicato il decreto n. 114 del 25 maggio 2021del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, che regolamenta il 👉pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti l’esercizio dell’impresa, come previsto dall’articolo 1, comma 4, del Dl n. 59/2016.
👉E” disciplinato il regolamento del registro telematico dei pegni mobiliari non possessori.
📌L’istituto del pegno mobiliare non possessorio, amplia la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori, consentendo loro di dare a garanzia di un credito, richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza spossessamento.
📌È possibile continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno per l’attività di impresa senza spossessamento.
📌Il bene viene dato in pegno in base ad un atto costitutivo e iscritto al Registro dei Pegni mobiliari non possessori (“Registro Pegni”) per garantire l’opponibilità verso i terzi.
📌Gestore del registro sarà l’Agenzia delle Entrate che avrà otto mesi di tempo, dalla data di entrata in vigore del regolamento, per la realizzazione dell’apposito sistema informatico.
🎯Finalità del Registro è dunque la pubblicità dichiarativa.
📌Con l’attivazione dell’atteso Registro Pegni, nei tempi previsti dal decreto, gli imprenditori di tutti i settori avranno, infatti, uno strumento in più di accesso al credito, certamente da considerare “credito buono”, in quanto basato su parte del reale valore delle aziende (mezzi di produzione, scorte di magazzino, beni in fase di trasformazione, eccetera).
📌Gli atti costitutivi, da inviare al Registro Pegni insieme alla domanda di iscrizione, possono essere redatti nelle seguenti forme:
✍️atto pubblico
✍️scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente
✍️contratto sottoscritto digitalmente dalle parti
provvedimento dell’autorità giudiziaria.
🎯Ciò comporterà un ampio coinvolgimento degli istituti di credito e delle categorie professionali, quali notai, avvocati, commercialisti, eccetera, che potranno contribuire, con la loro competenza, ad assicurare il supporto agli imprenditori nell’accedere a tale nuova modalità di accesso al credito.
📌È stata prevista anche la possibilità di redigere l’atto in forma di contratto privato con firma digitale, che può essere inviato da una delle parti coinvolte (creditore, debitore o terzo datore di pegno) o da un loro rappresentante, con procura.
✍️L’articolo 3, comma 2 del decreto elenca analiticamente i contenuti della domanda di iscrizione (analoghe formalità consentono la rinnovazione, la cancellazione e la pubblicità delle vicende modificative del pegno), sinteticamente riconducibili ai:
📌dati dei soggetti coinvolti (creditore, debitore, terzo datore)
📌descrizione del credito e importo massimo garantito
descrizione del bene oggetto di pegno, con tutti gli elementi identificativi utili, tra cui la categoria merceologica,
📌la destinazione economica, la facoltà del datore di pegno di trasformare il bene, la facoltà del creditore di appropriarsi del bene e/o di locarlo in fase di escussione.
🎯Il modello è totalmente telematico.
🎯Per i casi più semplici, gestibili con un modello standard, è prevista, come forma di semplificazione amministrativa, la possibilità per le parti di redigere il titolo unitamente alla domanda, apponendo le relative firme digitali, diminuendo così i tempi di redazione della documentazione per il richiedente e di controllo per l’ufficio.
📌Al Conservatore del Registro Pegni, nominato dal direttore dell’Agenzia delle entrate e che sarà a capo di un ufficio unico nazionale con sede a Roma, spetterà il controllo della corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e il contenuto dell’atto costitutivo.
📌Il Registro Pegni permette di effettuare visure e di richiedere copie e certificati, con le tariffe indicate nell’allegato al decreto, sempre in modalità esclusivamente telematiche.
📌Il registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica.
Gazzetta Ufficiale