Opposizione a decreto ingiuntivo: Conseguenze per incompetenza territoriale del giudice
Ordinanza n. 5545/2024 della Corte di Cassazione
La vicenda in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo, con il Tribunale di Bergamo adito in sede monitoria e dichiaratosi incompetente territorialmente a seguito di regolamento di competenza. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5545/2024, ha statuito che il medesimo Tribunale di Bergamo conserva la competenza funzionale a pronunciare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo.
Fatti
La società Pinco propone opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo, eccependo l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano per clausola contrattuale.
Il Tribunale di Bergamo rigetta l’eccezione di incompetenza e dispone la prosecuzione del processo di opposizione.
La società Pinco propone ricorso per regolamento di competenza, accolto dalla Corte di Cassazione che dichiara la competenza del Tribunale di Milano.
La stessa società riassume il procedimento davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo la nullità o la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Bergamo si ritiene vincolato dal dictum della Cassazione e dichiara di non avere la competenza per decidere sulla sorte del decreto ingiuntivo.
La società Pinco decide di ricorrere nuovamente in Cassazione.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, affermando che:
- In caso di regolamento di competenza che accerta l’incompetenza territoriale del giudice monitorio, “quest’ultimo conserva la competenza funzionale a pronunciare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo”.
- La stessa regola vale se l’incompetenza territoriale è dichiarata dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza.
- Il giudice territorialmente competente, individuato a seguito del regolamento, non decide su un’opposizione a decreto ingiuntivo, ma su un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento del credito dedotto in sede monitoria.
La pronuncia della Cassazione evita la dispersione delle cause e l’allungamento dei tempi processuali, concentrando la cognizione di tutte le questioni relative al decreto ingiuntivo dinanzi al medesimo giudice.
Si rafforza il principio di concentrazione processuale, favorendo l’efficienza e la celerità del giudizio.
La decisione appare in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente.
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento in materia di competenza in caso di opposizione a decreto ingiuntivo e regolamento di competenza.
La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione appare equilibrata e volta a garantire l’economicità del processo.
Rimane da valutare l’applicabilità del principio in casi di contestazioni particolarmente complesse relative alla nullità/revoca del decreto ingiuntivo, che potrebbero richiedere un’istruttoria probatoria più ampia.
Il presente commento non costituisce parere legale e non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato.