Omologato piano del consumatore rigettate le contestazioni del creditore ipotecario per non aver valutato correttamente il merito creditizio del cliente
Nuova applicazione dell’ art. 12 bis , comma 3-bis l. 3/2012 come riformato dalla L. 176/2020 in cui viene presa in considerazione la condotta dei creditori che concorrono al sovraindebitamento.
Il Tribunale di Napoli, omologa il Piano del Consumatore che prevedeva una falcidia del credito garantito da Ipoteca in contrasto con quanto disposto dall’art. 8, comma 4, l. n. 3/2012 , che esprime il principio del pagamento immediato dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste una causa di prelazione.
Nel provvedimento in parola, appare innanzitutto rilevante il richiamo alle sentenze di Cassazione. n° 17834/19 e 17391/2020 in base alla quali in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento si possono prevedere dilazioni dei crediti prelatizi, tenuto conto che la dilazione non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza dei creditori.
Ma vi è più, il Giudice, nel rigettare l’opposizione del creditore ipotecario all’omologazione del piano, ha compiuto un’illuminante ricostruzione dei principi generali dell’ordinamento giuridico civile, di buona fede e correttezza, operando una valutazione estensiva della responsabilità del merito creditizio, non solo sulla base delle informazioni attuali relative ai redditi del cliente, ma anche future e prospettiche. Infatti, scrive l’Organo Giudicante nel decreto, “nella fase di erogazione del credito, il finanaziatore – che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanaziamento al consumatore- deve compiere un’analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l’effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all’interno del perimetro segnato dai limiti di corretttezza, buona fede e specifico” La Corte di Cassazione in numerosi provvedimenti ha ritenuto di dover giudicare il comportamento degli Istituti di credito in modo più rigoroso e specifico richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela.
Tale principio trae la sua origine dal generale dovere a carico di ciascun consociato di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi dal quale la giurisprudenza ha tratto doveri e regole d’azione la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità civile.
Nel settore bancario tale principio è connotato dal ruolo del finanaziatore che assume sul piano funzionale un ruolo preminente innalzando, agli istituti di credito, l’obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio del buon padre di famiglia a quello qualificato, diligenza, caratterizzata da condotte in parte tipizzate in parte enucleabili caso per caso la cui violazione genera una responsabilità per culpa in omettendo (cass. 13.01.1993 n. 343, ex plurimis: cass. N. 72 del 8.01.1997; cass. 07.06.1999 n. 5562).
Infatti, prosegue il Giudice “la preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì, dalle norme del t.u. bancario (124 bis in materia di credito ai consumatori e 120- undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art.1176 comma 2 cc) ed ispirara alla clausola generale della buona fede prtecontrattuale. (art. 1337 c.c.) Prima di concludere il contratto di credito, il finanaziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanaziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Ai fini della valutazione del merito creditizio del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l’altro, della capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.” Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e micro economiche, che mirano all’obiettivo di assicurarre protezione sia al mercato da fenomeni patologici ed irreversibili di sovraindebitamento, sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito. [..] “Per tale motivo va precluso al creditore che versi in colpa, per non aver fornito un’adeguata istruttoria ai fini dell’erogazione del credito, di formulare opposizione alla omologazione del piano ai sensi dell’art. 12 bis, comma 3 ter, l. 3/2012”
Il Giudice ha inoltre richiamato l’art 7 della L. 3/2012 recante i presupposti di ammissibilità per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento come modificato dalla cd “riforma natalizia”, (L.176/2020) che nell’introduzione del comma II d-ter, ha fornito un nuovo parametro di valutazione della meritevolezza del consumatore, sul piano dell’accessibilità dal punto di vista soggettivo, anticipando, le previsioni contenute nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza. L’art. 69 del codice della crisi, fissa infatti alcune condizioni soggettive ostative. Il particolare regime di favore che viene accordato al consumatore che intende presentare un piano, trova, infatti, il suo pendant nella necessaria presenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta. Il comportamento del consumatore deve connotarsi per l’assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento che si è venuta a creare. Ne consegue che non solo è ostativo all’accesso alla procedura l’avere già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte – essendo tale circostanza indicativa di una condotta imprudente – ma anche l’avere determinato con grave colpa malafede o frode lo stato di sovraindebitamento e quindi – essenzialmente – l’aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimen- to, nella consapevolezza di non poterle adempiere regolarmente. Il vecchio testo dell’art. 12 bis, 3° comma prevedeva che il piano presentato dal consumatore che aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che aveva colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, non potesse esser omologato. Oggi invece, per verificare la meritevolezza del consumatore non si deve più fare riferimento alla sua colpa lieve o alla sua imprudenza. Il comma 3-bis lett. e) dell’art. 9 prevede espressamente che la Relazione dell’Organismo debba contenere l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile al momento dell’erogazione. L’aspetto più rilevante di queste disposizioni è che esse identificano una possibile responsabilità del finanziatore da valutare di volta in volta nel fatto concreto con riflessi più o meno diretti sulla meritevolezza del consumatore, collegando la disciplina sul sovraindebitamento a quella del Testo Unico Bancario ed in particolare l’art. 124 si ritiene che possa escludersi la colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che nell’erogazione del prestito è considerato come un consulente e come tale dotato di strumenti di conoscenza che vanno ben oltre la normale diligenza che invece viene richiesta al consumatore, e che quindi è ben in grado di conoscere il merito creditizio del consumatore e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente. Secondo parte della Giurisprudenza più innovativa la “colpa” del finanziatore nell’erogazione del credito senza le dovute valutazioni circa la solvibilità del debitore escluderebbe del tutto il difetto di meritevolezza del consumatore. E’ il caso del provvedimento in commento, in cui il Giudice ha deliberatamente escluso le opposizioni e le doglianze del creditore privilegiato il quale, avendo violato i principi generali di buona fede e correttezza, per non aver adeguatamente valutato il merito creditizio del cliente, è decaduto dal potere di di formulare opposizione all’omologa del piano ex art. 12 bis. Comma 3 ter l. n. 3/2012.