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Validità del contratto di autotrasporto e richiesta conguagli aumento costi: Obbligo della clausola di adeguamento del costo del gasolio

L’ordinamento italiano dall’entrata in vigore del D.Lgs.286/2005, ha iniziato ad incoraggiare sotto varie direzioni l’adozione di un metodo di contrattualizzazioni forma scritta. (Art. 6 comma 1 D.Lgs. 286/2005: «Il contratto di trasporto di merci su strada e’ stipulato, di regola, informa scritta e, comunque, con data certa, per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra icontraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge»).

Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), alla luce delle criticità derivanti dall’applicazione della disciplina sui costi minimi e tenuto conto della relativa pronuncia della Corte di Giustizia europea ( 4 settembre 2014 ), il legislatore ha modificato l’art. 83 bis del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008, (comma 4 dell’articolo 83 bis: «Nel contratto di trasporto … i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale»)., attribuendo completa autonomia negoziale dei contraenti nella determinazione del corrispettivo.

Con il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21  (convertito in Legge 20 maggio 2022, n. 51), ha previsto diverse misure per l’autotrasporto. Oltre alla riduzione delle accise dirette per calmierare il costo del gasolio, sono stati previsti dei meccanismi da inserire nel contratto di trasporto per la sua validità.

Il contratto di trasporto deve contenere per essere considerato validamente redatto in forma scritta ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 286/2005, la clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante.

Nello specifico, nei contratti stipulati in forma scritta, occorre pertanto disciplinare la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.

La mancanza di tale contenuto comporta che i contratti si riterranno stipulati in forma non scritta e, di conseguenza, verranno meno le maggiori cautele previste dalla Legge 286/2005 previste per i soli contratti in forma scritta.

Per i contratti in essere che non contemplino tale aspetto, i vettori potrebbero rinegoziare i termini e le condizioni contrattuali con i propri committenti.

Per i contratti da stipulare sarà invece necessario l’inserimento della clausola di adeguamento del corrispettivo introdotta dal Decreto Legge

In particolare la mancanza di tale clausola determina la nullità del contratto con conseguente applicazione dei valori indicativi di riferimento  dei  costi di esercizio  dell’impresa  di  trasporto  merci  per  conto  di  terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle  infrastrutture  e  della mobilità sostenibili.

È pertanto opportuno che gli operatori del settore riconsiderino lo strumento di certezza e di corretta ripartizione di competenze e responsabilità reciproche rappresentato dal Contratto/Accordo Quadro scritto, nonché, nel caso in cui il rapporto sia già disciplinato in forma scritta, che si accertino che il contratto/accordo quadro contenga una clausola di adeguamento del corrispettivo alle variazioni del costo del gasolio conforme appunto al dettato normativo.

La norma in commento fa riferimento alla “variazione del 2 per cento del prezzo del gasolio”. Variando il prezzo del gasolio, varia il corrispettivo in relazione alla componente costo del gasolio e in tal caso il Vettore potrà richiedere conguagli.

Vale a dire che il corrispettivo concordato sarà o meno integrato se le variazioni del costo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 2951 del codice civile, si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto.

Tuttavia, contrattualmente le parti potrebbero considerare un più breve termine di cosiddetta decadenza entro cui il Vettore debba richiedere anche il pagamento della differenza e/o dei conguagli dovuti alla variazione del prezzo del gasolio.

Ricordiamo come l’articolo 83 bis V comma del Decreto legge n.112/2008 convertito nella Legge n.133/2008 e successive modificazioni limiti la sua automatica applicazione ai contratti di durata (di oltre trenta giorni) cercando di scriminare i casi più frequenti di appalto di servizi di trasporto.

Ricordiamo anche che l’art. 4 del Decr. Lgs. n. 286/2005 tuttora prevede la nullità di clausole del contratto di trasporto che comportino modalità o condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza stradale, da verificarsi soprattutto in caso di incidenti gravi (art. 7, comma 7bis) del Decr. Lgs 286/2005.