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Nullità fideiussioni: anche l’ABF di Milano invalida lo schema ABI

Le conseguenze delle fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI (clausole 2, 6, e 8 dello schema ABI): Nullità (conformeCass. Civ. .29810/2017 e Cass. Civ. 13846/2019) o diritto al risarcimento del danno?

Il Collegio dell’ABF di Milano, avente come relatore Francesco Denozza, nella seduta del 21/05/2019 esaminando il ricorso n. 1225874 del 22/10/2018 in merito alle fideiussione omnibus, con un excursus degno di nota, giunge alla conclusione di ritenere nulle, le fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI, sebbene la giurisprudenza non sia tutta concorde sul punto.

In verità, il collegio prende le mosse dalle opinioni prevalenti volte ad escludere la sanzione della nullità delle fideiussioni,sul presupposto dell’intrinseca non illiceità della clausola contrattuale derivata (cioè introdotta nel contratto in attuazione dell’intesa),affermando che ciò va in contrasto con la ratio del diritto antitrust e della tutela della concorrenza, finalizzate appunto a ritenere, rectius rendere, illeciti atti e comportamenti che sarebbero altrimenti intrinsecamente leciti.

Altrettanto criticata dal collegio è la posizione di chi giustifica la nullità delle fideiussioni in quanto ritiene che le norme antitrust rientrino nella categoria delle norme di comportamento, e non di validità. Ebbene, sostengono i componenti milanesi dell’organo, lo scopo di queste norme non è semplicemente quello di esigere prestazioni (come nel caso ad es. dei doveri di informazione) ma è quello di pretendere dei risultati (un mercato in cui la concorrenza non sia falsata) e di escluderne altri (un mercato in cui la concorrenza sia limitata). Un ragionamento contrario darebbe sicuramente luogo ad un abuso di posizione dominante, che non è certamente nelle intenzioni del legislatore.

Continua a leggere l’articolo redatto dall’avv. Attanasio Annalisa dello studio MANDICO&Partners su:

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