Nullità delle fideiussioni schema ABI: Corte d’Appello di Roma rileva la nullità d’ufficio e la nullità totale dello schema fideiussorio
Il dipartimento di diritto bancario dello studio Mandico&Partners segnala una importantissima sentenza della Corte di Appello di Roma che, nell’ambito della questione della nullità delle fideiussioni schema ABI, afferma due importanti principi: la nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo nonchè la nullità totale dello schema fideiussorio.
“Gli appellanti, con l’istanza, depositata il 21-11-2018 e con la comparsa conclusionale, ribadendo tutte i motivi formulati nell’atto di appello, evidenziavano i motivi, in fatto ed in diritto, che imponevano la riforma della sentenza di prime cure anche sotto l’aspetto della nullità (rilevabile d’ufficio) delle fideiussioni per violazione dell’art 22, lettera a), della Legge n. 287/1990.
È pacifico che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte dalla parte nel corso del giudizio, per cui allorquando in tale scritto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il Giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. Tuttavia tale principio, che si condivide, va contemperato con la disciplina in materia di nullità, che, ai sensi dell’articolo 1421 c.c., può essere rilevata d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo.
Orbene, considerato il dettato dell’articolo 1421 c.c., deve ritenersi che se la nullità è rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, in ogni stato e grado del processo, allora non può considerarsi preclusa agli appellanti la possibilità di sollevare la relativa questione nel corso del giudizio (specifica istanza del 22-11-2018), tenuto conto peraltro che in tal modo è stato assicurato il rispetto del contraddittorio poiché la parte appellata ha avuto la possibilità di potersi difendersi nelle successive difese.
Sebbene la Corte di Cassazione, né con la pronuncia n. 29810/2017 né con quella n. 13846/2019, abbia precisato se le clausole vietate determinino la nullità dell’intero contratto o la sostituzione delle stesse con la normativa codicistica, deve escludersi l’applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 c.c. in quanto la gravità delle violazioni in esame – che Incidono pesantemente sulla posizione del garante, aggravandola in modo significativo – alla luce dei superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.), che permeano tutto l’impianto dei rapporti tra privati, dalla fase prenegoziale (art. 1137 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.), ben giustifica che sia sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni. In altri termini, nell’ottica di assicurare alla nullità la sua funzione sanzionatoria – nascente da comportamenti precontrattuali e contrattuali caratterizzati da contrarietà alla buona fede ed ai canoni minimi di solidarietà sociale – è necessario in questo caso applicare al contratto di fideiussione la più grave forma di patologia, senza consentire che, In nome del principio di conservazione degli atti giuridici, possano essere salvaguardate le restanti pattuizioni o, addirittura, che si dia vita ad un’operazione di sostituzione eteronoma di clausole ex articolo 1339 c.c..”.